Quale semplificazione?

 

L’articolo 28 del Disegno di legge annuale per la concorrenza ed il mercato, con disinvolta utilizzazione di termini pseudo giuridici, reca la rubrica “(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo)” ed è composto dei seguenti tre commi :
1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione (sic!) di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto.
La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile.
2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi.
 

Nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015 la norma (allora art. 29) comprendeva solo i primi due commi ed il secondo, visto nell’ottica della semplificazione, che la rubrica dell’articolo suggerisce, appariva assolutamente demenziale; recitava, infatti: 

“2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.”
A chi può essere venuto in mente che affidare queste incombenze, di cui oggi il cittadino neanche si accorge perché, per lui le svolge una altro soggetto, possa essere considerata “semplificazione”? 
Qualcuno si deve essere accorto della enormità partorita dal consiglio dei ministri, e autorevolmente sottoscritta, e vi ha posto riparo, introducendo il terzo comma sopra riportato:
Cosicché si è diffusa sulla stampa l’erronea notizia che “gli avvocati eserciteranno le funzioni notarili loro delegate essendo soggetti agli stessi obblighi dei notai“.
Chi ha messo in giro questa notizia dimentica, o fa finta di dimenticare, che i notai, oltre agli adempimenti post contrattuali, hanno l’obbligo della tenuta del repertorio, della conservazione nel proprio archivio (c.d. “raccolta”) ed alla consegna all’Archivio Notarile (ufficio dipendente dal Ministero della Giustizia, non ostante la denominazione), non solo degli atti pubblici, ma anche delle scritture private soggette a pubblicità immobiliare o commerciale (art. 72 L.N., come modificato dall’art. 1 della legge 28 novembre 2005 n. 246);

sono soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia, delle Procure della Repubblica, dei Consigli e degli Archivi notarili i quali ultimi due possono ordinare le ispezioni ritenute opportune;

sono soggetti all’ispezione biennale dei propri atti da parte dell’archivio suddetto.

Insomma lo Stato, nell’affidare funzioni pubbliche ad un soggetto privato, ha preteso (giustamente) di controllarne l’operato. 

Con il disegno di legge in discussione, nel delegare le medesime funzioni pubbliche ad un’altra categoria di soggetti privati, lo Stato rinunzia ad esercitare questi controlli.

Inoltre i notai sono tenuti , anche se dispensati, (non per una legge che lo preveda,  ma per una interpretazione giurisprudenziale della funzione notarile, da ultimo confermata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14865, di cui da notizia julienews.it) a ben più complessi oneri pre-contrattuali, che consistono negli accertamenti sulla legittimità del vantato titolo di proprietà del venditore (valutazione della validità ed efficacia dei titoli di trasferimento nel ventennio, anzi dal primo precedente il ventennio, continuità delle trascrizioni);

sull’esistenza attuale della proprietà del bene in testa al venditore (inesistenza di atti di trasferimento da lui effettuati);
sulla inesistenza di di motivi che possano influire sul valore o sulla disponibilità del bene (costituzioni di diritti reali su cosa altrui, iscrizioni di ipoteche, azioni esecutive, diritti di prelazione e via enumerando).
E questa interpretazione giurisprudenziale che si è fatta nel tempo sempre più stringente, non potrà essere estesa agli avvocati autenticanti, perché da questi obblighi sono esentati per legge.
 

L’autentica di firma è prevista 2703 del codice civile, come pura e semplice formalità di identificazione delle parti, attestazione di conoscenza della loro identità personale e certificazione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale. 

Ebbene questo sistema ha mostrato, nel tempo, qualche lacuna, cosicché la giurisprudenza prima e la legge 246/2005 hanno, sostanzialmente parificato le responsabilità del notaio autenticante a quelle del notaio rogante.

Ora queste esigenze di maggior rigore. Evidentemente, non servono più, ma non per tutti, perché i notai, evidentemente, ritenuti meno affidabili, vi restano soggetti!

 

 

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