La nuova direttiva antiriciclaggio del Parlamento Europeo (2015/849) rafforza e conferma il segreto professionale. Ovviamente a condizione che il professionista non sia concorrente nel reato di riciclaggio e non presti consapevole consulenza per fini di riciclaggio, così come la giurisprudenza comunitaria e la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto modo di chiarire.
Omissis
A tutela del segreto professionale l’articolo 34, comma 2, della direttiva sancisce la non applicabilità degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta ai notai e agli altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, nella misura in cui tale deroga riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.