Atti gratuiti con effetti sospesi

E’ stato introdotto nel codice civile il nuovo art. 2929-bis, per effetto del quale, i beni oggetto di donazioni, trust, fondi patrimoniali, ecc restano sub judice per un anno.

Entro tale termine, infatti, i creditori che si ritengano pregiudicati dall’atto di disposizione di immobili o beni mobili registrati potranno procedere a esecuzione forzata su detti beni esibendo un semplice titolo esecutivo. Ciò avverrà quando l’atto a titolo gratuito di costituzione del vincolo di indisponibilità o di alienazione, sia successivo al sorgere del credito. È quanto prevede l’art. 12 del dl n. 83 del 27 giugno 2015, convertito senza modificazioni in legge, che ha introdotto il nuovo art. 2929-bis nel codice civile.

 La norma incide sugli atti di disposizione a titolo gratuito, fra cui la principale tipologia è rappresentata dal contratto di donazione ex art. 769 e seg., nonché da tutti quegli atti finalizzati a costituire un vincolo su beni immobili e mobili registrati. Fra questi spiccano: il fondo patrimoniale (ex art. 167 e segg. c.c.), la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela (ex art. 2645-ter, c.c.), i patrimoni destinati a uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c., gli atti di trust riconosciuti ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985.

Il testo della norma:

Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).
 Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di ineffi cacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

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