Legge 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1. (Campo di applicazione)

Omissis

La tabella allegata alla presente legge contiene lo elenco degli enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

 

Art. 2. (Soppressione degli enti e loro liquidazione)

Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell’articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

 

Omissis

 

Art. 30. (Controllo sui bilanci di previsione) 

Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazione e contabilità degli enti pubblici.

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.

Restano ferme le norme in vigore sulla approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti.

Ogni anno, entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull’attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell’esercizio precedente.

Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

Art. 34. (Pubblicazione delle delibere)

Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all’ente o ai terzi, a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a quindici giorni.

 

Art. 41. (Abrogazione di norme incompatibili)

Omissis

 

TABELLA ALLEGATA

I. – ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Cassa nazionale del notariato.

— Omissis

1975_0320_70_L.pdf

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