Legge 27 giugno 1991, n. 220

Legge n° 220 27/6/1991 in vigore dal: 8-8-1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell’ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, dimutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti.

2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall’esercizio, del trattamento di quiescenza:

1) ordinario: per raggiungimento del limite di età; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;

2) speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all’esercizio della funzione;

b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonchè degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

c) alla liquidazione dell’indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall’esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall’articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell’anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;

e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

– La legge n. 70/1975 reca: “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”. La tabella allegata alla legge contiene l’elenco degli enti esclusi dalla soppressione prevista dalla legge anzidetta.

– Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 89: “Art. 89 (Misura dell’indennità per una volta tanto). – L’indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all’art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all’art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare. Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l’indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l’altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest’ultima. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto dell’indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell’indennità”.

Art. 2.

1. La Cassa nazionale del notariato, nell’espletamento dell’attività di mutua assistenza prevista dall’articolo 1, comma 1, può provvedere, nei limiti di disponibilità del bilancio:

a) alla concessione di contributi per l’impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;

b) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;

c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;

d) alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l’indennità di cessazione prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all’ammontare dalla predetta indennità, a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall’articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

e) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l’acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l’acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;

f) alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.

Nota all’art. 2:

– Per l’art. 89 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, si veda in nota all’art. 1.

Art. 3.

1. Organi della Cassa nazionale del notariato sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. I predetti organi restano in carica tre anni.

3. La Cassa nazionale del notariato è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è composto di diciotto membri, di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in pensione.

2. I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

3. Le elezioni dei quindici notai in esercizio vengono indette dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed hanno luogo presso le sedi dei consigli notarili con l’osservanza delle norme vigenti per l’elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice la prima adunanza del consiglio di amministrazione.

5. Nella adunanza di cui al comma 4, i membri eletti procedono all’integrazione del consiglio di amministrazione mediante la nomina a scrutinio segreto di tre notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata la regolarità delle elezioni dei notai in pensione, procede alla proclamazione degli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

7. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per più di due trienni consecutivi.

3. I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente.

4. I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo la procedura prevista nell’articolo 4, comma 5.

5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l’amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione vigilante;

c) delibera, su proposta del comitato esecutivo, l’investimento delle disponibilità patrimoniali;

d) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato esecutivo;

e) delibera, su proposta del comitato, il regolamento organico del personale e le sue modifiche, l’ordinamento dei servizi nonchè la nomina del direttore generale;

f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonchè della materia da trattare.

2. L’avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

3. Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.

4. Per la validità dell’adunanza del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.

5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

1. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonchè il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

2. Il presidente può delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza

Art. 9.

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) predisposizione dei bilanci;

b) esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;

c) autorizzazione delle spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;

d) liquidazione delle pensioni, della indennità di cessazione e degli assegni integrativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell’articolo 1;

e) adozione di delibere su ogni altra materia delegata di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

3. Per la validità dell’adunanza del comitato esecutivo è necessaria la presenza di

almeno tre dei suoi componenti.

4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Contro le deliberazioni del comitato esecutivo è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della deliberazione.

6. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.

Art. 10.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di presidente;

b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti nominati su designazione del Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha designati.

4. I revisori dei conti esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 11.

1. Il direttore generale della Cassa nazionale del notariato è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, previo accertamento da parte di una commissione, nominata secondo le regole specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il direttore generale, se richiesto dal presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Nota all’art. 11:

– Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda in notaall’art. 1.

Art. 12.

1. Con decorrenza dal 1› gennaio dell’anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere variata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato formulata sulla base di bilancio tecnico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni quattro anni con effetto dal 1› gennaio successivo. La prima variazione può avvenire nel 1992 con effetto dal 1› gennaio 1993.

3. La quota di onorario di cui al comma 1 è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell’indicazione prevista dall’articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all’archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.

4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l’articolo 20 del citato regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e le norme in esso richiamate.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.

Nota all’art. 12:

– Si trascrive il testo degli articoli 19 e 20 del R.D.L. n. 1666/1937, recante modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili. “Art. 19. – I notari hanno l’obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla Cassa nazionale del notariato a termini dell’art. 2 del regio decreto-legge 27maggio 1923, n. 1324. Art. 20. – Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla Cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima volontà primadella loro pubblicazione, agli archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne trasmettono l’importo ogni mese contemporaneamente all’adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell’art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nel caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell’art. 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, sono applicate e riscosse dai capi degli archivi notarili. Per la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell’art. 111 della legge 16 febbraio 1913, n. 89”.

Art. 13.

1. I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie;

b) in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

c) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;

d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;

e) in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

1. Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all’articolo 12 della presente legge e all’articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento.

2. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l’aggio previsto dallo stesso comma 1, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all’articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

3. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.

Note all’art. 14:

– L’art. 18 della legge n. 1158/1954 (Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili) è così formulato: “Art. 18. – Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall’atto o dichiarato dalle parti. La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, è liquidata dall’ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l’aggio del 5 per cento. Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell’atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell’ufficio del registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell’eredità”.

– Il testo dell’art. 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto n. 970/1929, è il seguente: Art. 22. – Sempre quando le riscossioni degli archivi raggiungano l’importo di lire 120.000 e, in ogni caso, qualunque sia la somma riscossa, a periodi fissi di cinque giorni ciascuno, il capo dell’archivio o, in mancanza, chi legalmente lo sostituisce deve versare al conto a deposito mod. B, di cui all’articolo precedente, tutte le somme a qualunque titolo riscosse. L’ultimo giorno feriale in ogni mese il capo dell’archivio versa al conto a deposito suddetto le somme riscosse dopo l’ultimo versamento ed emetterà mandato di pagamento mod. C 1 per il prelevamento della complessiva somma depositata nel mese, con clausola di commutazione in bollettino mod. ch. 8, per l’accreditamento della somma stessa al conto corrente intestato al Ministero della giustizia. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nelle anzidette operazioni saranno applicabili ai capi degli archivi notarili le sanzioni stabilite con l’art. 228 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato”. Il limite di somma di cui al primo comma è stato prima aumentato, mediante moltiplicazione per 60 del limite originario, dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 e poi così elevato, mediante moltiplicazione per 240 dello stesso limite originario, dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422.

Art. 15.

1. L’articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, già modificatodalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituito dal seguente: “Art. 1. – 1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive”.

2. La tabella allegato A introdotta nella legge 3 agosto 1949, n. 577, dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

Nota all’art. 15:

– La legge n. 577/1949 concerne l’istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

Art. 16.

1. La lettera f) dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituita dalla seguente: ” f) elabora principi di deontologia professionale”.

Nota all’art. 16:

– Il testo dell’art. 2 della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda in nota all’art. 15), come modificato dal presente articolo, è il seguente: “Art. 2. – Il Consiglio nazionale del notariato:

a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l’ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;

b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all’attività notarile:

c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);

d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;

e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;

f) elabora principi di deontologia professionale”.

Art. 17.

1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro membri.

2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

b) gestione dei rapporti con il personale dipendente;

c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;

d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.

Art. 18.

1. La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in esercizio, in ragione di:

a) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto;

b) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;

c) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

2. I revisori sono eletti in unica elezione, nella stessa data di elezione del Consiglio nazionale del notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore effettivo il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e supplente quello che lo segue immediatamente; in caso di parità di voti si ha riguardo alla maggiore anzianità di esercizio professionale.

3. I revisori eleggono nel proprio seno il presidente.

4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo collegio.

5. Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopra indicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zona.

6. Quando per una qualsiasi causa, anche per l’assunzione della carica di revisore effettivo, viene a cessare dalla carica il revisore supplente, questi è sostituito dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel suo gruppo di zona.

7. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

8. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive.

Art. 19.

1. Il primo comma dell’articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente: “Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio”.

2. Il primo comma dell’articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577, già modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituito dal seguente: “Ciascun notaio ha diritto di voto per l’elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona”.

Nota all’art. 19:

– Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda in nota all’art. 15), come modificati dal presente articolo, è il seguente: “Art. 8. – Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio. Il giorno delle elezioni è fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli scritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Nel caso previsto dal comma quarto dell’articolo precedente, la data delle elezioni è fissata dal Ministro per la grazia e giustizia. Art. 9. – Ciascun notaio ha diritto di voto per l’elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona. La votazione è segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili”.

Art. 20.

1. Con decorrenza dal 1› gennaio dell’anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alla spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

2. La misura dei contributi è fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, in misura ragguaglia ta agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo

quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.

Art. 21.

1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali.

2. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalità previste dall’articolo 14, commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.

3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall’emissione del mandato di pagamento previsto dall’articolo 22, secondo comma, del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

Nota all’art. 21:

– Per il testo dell’art. 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con R.D. n. 970/1929 si veda in nota all’art. 14.

Art. 22.

1. I revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del Consiglio stesso.

Nota all’art. 22:

– Si trascrive il testo degli articoli 2403 e seguenti (fino all’art. 2409) del codice civile:

“Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). – Il collegio sindacale deve controllare l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell’art. 2421.

Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). – Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell’art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). – I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall’ufficio.

Art. 2406 (Omissioni degli amministratori). – Il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art. 2407 (Responsabilità). – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. L’azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394.

Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). – Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Art. 2409 (Denunzia al tribunale). – Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre se del caso, la messa in liquidazione della società. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l’ispezione sono a carico della società”.

Art. 23.

1. Per la prima attuazione della presente legge, le elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato si svolgeranno, contestualmente a quelle del Consiglio nazionale del notariato, alla data che sarà fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i revisori dei conti della predetta Cassa.

2. I componenti dell’attuale commissione amministratrice della Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi.

Art. 24.

1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella prevista dall’articolo 20, comma 1, relativa al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato verserà allo stesso Consiglio in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi iscritti a repertorio dai notai per l’anno precedente a quello dell’entrata in vigore della presente legge. La somma da versare verrà determinata calcolando il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di decorrenza prevista dall’articolo 20, comma 1.

Art. 25.

1. Le norme regolamentari per l’attuazione delle attività di previdenza e di solidarietà previste nell’articolo 1 saranno emanate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto sarà emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sulla base di deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato. 2. Con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme regolamentari per l’attuazione dell’attività di mutua assistenza prevista dall’articolo 2.

Art. 26.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 10 e 11, primo comma, del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

b) gli articoli 5, 6, 7, secondo, terzo e quinto comma, 12 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577.

2. Con effetto dalla data prevista dall’articolo 12 della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

b) l’articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 27 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

 

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1462):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 14 dicembre 1988.

Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1a, 6a e 11a.

Esaminato dalla 2a commissione il 27 giugno 1990; 18, 19 luglio 1990 e approvato il 26 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5051):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 27 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, VI e XI.

Esaminato dalla II commissione il 6, 7 novembre 1990; 8 maggio 1991 e approvato, con modificazioni, il 14 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 1462/ B):

Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 12 giugno 1991, con parere della commissione 1a.

Esaminato dalla 2a commissione e approvato il 12 giugno1991.

Note all’art. 26:

– Si trascrive il testo dell’art. 10 e del primo comma dell’art. 11 del R.D.L. n. 1324/1923, recante modificazioni al R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato, abrogati dal presente articolo: “Art. 10. – La commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato è composta:

a) dal direttore generale del notariato o da chi lo sostituisce a cui spetta la presidenza;

b) da tre membri nominati dal Ministro della giustizia e degli affari di culto tra i notai esercenti;

c) da altri tre membri nominati tra i notai esercenti dai collegi notarili del regno.

A questo effetto, dietro invito del presidente della commissione amministratrice anzidetta, si procederà nell’assemblea generale dei collegi, di cui all’art. 85, parte prima, della vigente legge notarile, alla designazione dei nomi proposti da ciascun collegio, intendendosi designati quelli che nell’assemblea avranno ottenuto un maggior numero di voti. I nomi dei designati, nel termine di quindici giorni da quello delle assemblee, saranno comunicati al presidente della commissione, che ne formerà la graduatoria in ragione del numero dei voti conseguiti. S’intenderanno eletti quelli che avranno conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s’intenderanno eletti i più anziani di età. I commissari indicati alle lettere b) e c) durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti per il triennio successivo. Scaduto il secondo triennio non potranno essere nominati o rieletti se non a distanza di almeno un triennio. I commissari uscenti resteranno in carica fino all’insediamento dei nuovi”. “Art. 11, primo comma. – Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente”.

– Si riporta il testo degli articoli e commi della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda in nota all’art. 15) abrogati dal presente articolo: “Art. 5. – La commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato è composta:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il quale la presiede;

b) di sei membri eletti dal Consiglio nazionale del notariato nella sua prima adunanza a norma dell’art. 2, lettera f) della presente legge”.

“Art. 6. – Tanto il Consiglio nazionale che la commissione amministratrice della Cassa possono nominare un comitato costituito di tre o più dei propri componenti per lo svolgimento dell’attività di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l’atto di nomina o successivamente”.

“Art. 7, secondo, terzo e quinto comma. – I membri della commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento della nuova commissione. I componenti del Consiglio nazionale e i membri della commissione amministratrice possono essere rieletti.

(Omissis).

I membri della commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione”.

“Art. 12. – Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale viene provveduto dalla Cassa nazionale del notariato”.

“Art. 13. – La misura e le modalità di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici, istituiti in corrispettivo dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato, sono determinate con deliberazioni della commissione amministratrice della Cassa medesima, soggette all’approvazione del Ministro per la grazia e giustizia”.

– L’art. 21 del R.D.L. n. 1666/1937 (per il titolo si veda in nota all’art. 12), abrogato dal presente articolo, era così formulato:

“Art. 21. – Le somme riscosse dagli archivi notarili per conto della Cassa nazionale del notariato, prelevato l’aggio del 2 per cento, sono a cura dei capi degli archivi stessi versate nei termini e con le sanzioni di cui all’art. 22 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, al conto corrente postale intestato alla Cassa medesima”. – Il testo dell’art. 17 della legge n. 1158/1954 (per il titolo si veda in nota all’art. 14), abrogato dal presente articolo, era il seguente:

“Art. 17. – Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive degli onorari:

a) il 10 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 20.000.000 fino a lire 100.000.000;

b) il 20 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 100.000.000 fino a lire 200.000.000;

c) il 30 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 200.000.000 fino a lire 500.000.000.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all’Archivio notarile del distretto al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull’importo delle somme riscosse è trattenuto dall’Archivio notarile, l’aggio del 2 per cento”.

ALLEGATO 1

TABELLA A

(articolo 4)

TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

====================================================================

ZONE REGIONALI Distretti di corti di appello compresi in ciascuna zona Numero dei membri del Consiglio di amministrazione per ciascuna zona
Piemonte e Valle d’Aosta Torino 1
Liguria Genova 1
Lombardia  Milano e Brescia
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Venezia, Trieste e Trento 1
Emilia Romagna Bologna 1
Toscana Firenze 1
Lazio Roma 1
Sardegna Cagliari 1
Marche e Umbria Ancona e Perugia 1
Campania (con esclusione della corte di appello di Salerno) Napoli 1
Abruzzo e Molise L’Aquila e Campobasso 1
Puglia Bari e Lecce 1
Basilicata (con l’aggiunta della corte di appello di Salerno) Potenza e Salerno 1
Calabria Catanzaro e Reggio Calabria 1
Sicilia Catania, Messina, Palermo Caltanissetta 1
Totale.   15

____________________________________________________________________

ALLEGATO 2

TABELLA B

(articolo 15)

TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

ZONE REGIONALI Distretti di corti di appello compresi in ciascuna zona Numero dei membri del Consiglio di amministrazione per ciascuna zona
Piemonte e Valle d’Aosta Torino 2
Liguria Genova 1
Lombardia  Milano e Brescia 2
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Venezia, Trieste e Trento 2
Emilia Romagna Bologna 1
Toscana Firenze 1
Lazio Roma 2
Sardegna Cagliari 1
Marche e Umbria Ancona e Perugia 1
Campania (con esclusione della corte di appello di Salerno) Napoli 1
Abruzzo e Molise L’Aquila e Campobasso 1
Puglia Bari e Lecce 1
Basilicata (con l’aggiunta della corte di appello di Salerno) Potenza e Salerno 1
Calabria Catanzaro e Reggio Calabria 1
Sicilia Catania, Messina, Palermo Caltanissetta 2
Totale.   20

1991_0627_220_L.pdf

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