La III Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 18 febbraio 2016 n. 3176, conferma l’indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale non decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (interpretazione corrente fino a qualche tempo fa) ma da quello in cui il danno si è reso conoscibile.
Questa interpretazione comporta il rischio (che riguarda tutti i professionisti) di richieste di risarcimento, praticamente, senza limiti di tempo e con coinvolgimento degli eredi del professionista stesso.
Sarebbe opportuna un’azione congiunta di tutti gli ordini professionali per la ricerca di una soluzione che contemperi le esigenze di un giusto risarcimento con quelle del professionista o addirittura dei suoi eredi ad una giusta tranquillità, tenendo anche conto del fatto che a distanza di anni dall’avvenimento causa del danno ogni prova a discarico diverrebbe una specie di probatio diabolica cui nessuno può essere tenuto.
Chiediamo che il Consiglio Nazionale del Notariato si faccia carico di una iniziativa adeguata.
In mancanza di una valida soluzione del problema il professionista rimane, vita natural durante, sotto la spada di Damocle della responsabilità ed i suoi eredi, volendola limitare intra vires hereditatis, non hanno altro mezzo che l’accettazione dell’eredità, con beneficio di inventario, integrata, ad evitare una involontaria decadenza, dalla successiva liquidazione concorsuale dell’eredità!