La Corte costituzionale, con un comunicato diramato il 5 luglio 2016, ha reso noto di aver respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo sulle pensioni di importo più elevato, oltre i 90.000 euro, imposto dal governo Letta nel 2014 e scadente nel dicembre 2016.
Qualche anno fa, nel 2013, la stessa Corte aveva, invece, dichiarato illegittimo analogo prelievo.
Mettendo a confronto la sentenza del 2013 n.116, relativa al prelievo precedente, con lo scarno comunicato diramato dalla Consulta il 5 luglio di quest’anno, relativo al prelievo del governo Letta, si rileva principalmente che: la Corte ha riscontrato, nel contributo bocciato nel 2013, natura tributaria, per la sua generica destinazione al fabbisogno finanziario dello Stato e come tale ha ritenuto che non potesse ricadere solo su una parte dei cittadini (una parte dei pensionati) in contrasto con il principio dell’ universalità dell’ imposizione.
Il prelievo, introdotto invece nel 2014 dal governo Letta, non è stato visto dalla Corte come un provvedimento di natura tributaria, ma come un contributo di solidarietà, interno al circuito previdenziale, giustificato, in via del tutto eccezionale, dalla crisi contingente e grave del sistema.
Appare evidente l’introduzione da parte del governo Letta di correttivi volti proprio a non incorrere nella medesima censura: tra gli obiettivi dichiarati dal prelievo vi sono quelli di sostenere i lavoratori esodati e di garantire un miglior equilibrio tra i pensionati.
Inoltre il nuovo prelievo rispetta il principio di progressività (6% per importi da 91 a 130 mila euro, 12% per quelli da 135 a 195 mila e 18% per quelli superiori) mentre quello precedente imponeva alle pensioni superiori a 90 mila euro e fino a 300mila un prelievo progressivo tra il 5 e il 15%, ma oltre i 300 mila solo del 3%, in palese violazione dei principi dell’eguaglianza, della ragionevolezza, della capacità contributiva e della progressività delle imposte.
La recente promozione da parte della Consulta del contributo di solidarietà induce a ritenere che non si possano escludere, in futuro, altri provvedimenti del genere, a fronte di un’altra grave crisi del sistema. Dovrebbe però trattarsi, secondo i limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale, di provvedimenti eccezionali, temporanei e ragionevoli, quanto al contenuto.
Qui e in allegato all’articolo il testo integrale della sentenza