I Consigli notarili al riparo dall’Antitrust?

Il titolo corrisponde, salvo il punto interrogativo, a quello di un articolo apparso su Il Sole 24 Ore del primo febbraio 2019 (pag. 21) a firma Guglielmo Saporito, cui fa eco Italia Oggi stessa data (pag. 20) dal titolo “Notai a prova di Antitrust, la Consulta resta off limits”.

Entrambi gli articoli danno notizia della sentenza della Corte Costituzionale del 31 gennaio n. 13 che chiude il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 93-ter, comma 1-bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), introdotto dall’art. 1, comma 495, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, giudizio promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel procedimento avviato nei confronti del Consiglio notarile di Milano a proposito di iniziative disciplinari, da questo adottate “nei confronti dei notai maggiormente produttivi ed economicamente performanti, accompagnate da un’attività segnaletica volta a dare risalto a tali iniziative”.

Il primo comma dell’art. 93 ter della legge notarile legittima i consigli notarili distrettuali a promuovere procedimento disciplinare nei confronti dei notai iscritti al distretto notarile di competenza, nel caso di inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato o di violazione di altri doveri da parte del notaio.

Il secondo comma dichiara applicabile agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare l’articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) il quale, a sua volta, sottrae alla competenza dell’AGCM alcune materie, per dirla in breve.

A leggere i titoli sopra riportati sembrerebbe che il Consiglio notarile di Milano abbia conseguito piena vittoria nei confronti dell’AGCM.

Leggendo la sentenza si scopre, invece, che la Corte non si è pronunciata sul merito il quale quindi, resta ancora sub judice, (come del resto l’articolo del Il Sole 24 Ore riconosce) limitandosi a dichiarare che le questioni di legittimità costituzionale proposte dall’AGCM sono inammissibili per difetto di legittimazione del rimettente.

Poiché la Corte nel rispondere ad un’obiezione dell’AGCM, implicitamente riconosce che la possibilità di sottoporre la suddetta previsione al sindacato di costituzionalità è rimessa solo alla eventuale iniziativa giurisdizionale, del soggetto privato segnalante, tutto è rimandato al prossimo round.