Attività del Consiglio Direttivo nella seduta del 17 gennaio 2019.
Alla riunione del Consiglio Direttivo del 17 gennaio 2019 erano presenti i Consiglieri Paolo Armati, Cinzia Maria Aicardi, Orazio Ciarlo, Michele Giuliano, Virgilio La Cava, Prospero Mobilio, Marcello Oro Nobili, Paolo Pedrazzoli.
Il Presidente Pedrazzoli ha fatto presente, riguardo la problematica delle assicurazioni dei notai che hanno cessato l’attività, la necessità di predisporre un prospetto che individui le diverse situazioni delle assicurazioni dei notai che hanno cessato l’attività, precisando i relativi massimali e la durata delle coperture assicurative ed il Consiglio ha deliberato in conformità, per poter così sottoporre il prospetto alle compagnie di assicurazione per la predisposizione delle proposte di nuove polizze assicurative per i notai pensionati.
Per l’adeguamento alle nuove norme sulla Privacy, l’Associazione ha incaricato il Consigliere Michele Giuliano, in occasione di un prossimo incontro fra questi e lo Studio Legale Manzini ed Associati di Bologna, di evidenziare l’opportunità che tale studio legale provveda a tutte le incombenze derivanti dalla normativa sulla Privacy, in particolare predisponendo una informativa da inviare agli Associati di facile ed immediata comprensione, per rendere più semplice il rapporto con i singoli pensionati.
In merito alla decisione della Cassa Nazionale del Notariato di celebrare il centenario di costituzione della medesima Cassa con circa dieci mesi di anticipo rispetto alla data del 9 novembre 2019 effettiva di compimento del centenario, il Consiglio ha espresso le proprie perplessità considerando che sarebbe stato più opportuno lasciare al prossimo eligendo Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato il compito di celebrarlo.
Il Presidente ha illustrato la normativa relativa alle pensioni contenuta nella legge 30 dicembre 2018 n. 145; che prevede quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi) per una uscita anticipata con divieto di svolgere attività lavorativa e una possibile diminuzione della pensione con percentuale variabile rispetto all’anticipo di uscita; un prelievo di solidarietà sulle pensioni oltre gli € 100.000,00 annui lordi, da effettuarsi con percentuali differenziate per scaglioni; il riconoscimento della piena perequazione (adeguamento alla svalutazione secondo l’indice ISTAT) solo per le pensioni non eccedenti tre volte la pensione minima (lorda) di € 1.522,00 mentre per quelle eccedenti tale soglia, la perequazione verrà applicata con percentuali di riduzione che aumentano progressivamente con l’aumentare dell’importo della pensione.
I primi due aspetti non sono applicabili ai notai in pensione in quanto nel nostro sistema previdenziale sono previsti limiti temporali di età minima e massima (fissati dal Regolamento di Previdenza) ed il tetto massimo annuo lordo delle pensioni notarili è di € 96.500,00.
Potrebbe invece trovare applicazione anche alle pensioni notarili il terzo aspetto (riconoscimento di una rivalutazione automatica in forma ridotta dei trattamenti pensionistici al di sopra di una certa soglia), che comunque ha una durata limitata agli anni 2019, 2020 e 2021, anche se sino ad oggi non vi è mai stata alcuna applicazione automatica della normativa previdenziale alle Casse di Previdenza dei Liberi Professionisti.
Il Consiglio, in considerazione delle due importanti sentenze della Corte Costituzionale (la 70/2015 e la 250/2017) che hanno posto dei limiti alla possibilità di emanare norme restrittive della perequazione delle pensioni in quanto devono essere bilanciati nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto delle pensioni e le esigenze finanziarie dello Stato e del fatto che la Corte abbia ribadito che la rivalutazione automatica è uno “strumento tecnico” necessario per salvaguardare le pensioni dall’erosione del loro potere d’acquisto a causa dell’inflazione e per assicurare nel tempo il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti di quiescenza, mantenendo così la garanzia di un reddito che corrisponda alle esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale, ha deliberato di richiedere alla Cassa Nazionale del Notariato la modifica dell’art. 22 del Regolamento di Previdenza per stabilire l’adeguamento automatico all’indice ISTAT alla luce delle suindicate sentenze della Corte Costituzionale e dell’art. 1 comma 262 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.