Corte di Cassazione ordinanza 18831 12/7/2019
Al Trust non è applicabile l’art. 458 c.c. (divieto dei patti successori)
Con il Trust i beni che ne costituiscono oggetto si trasferiscono (inter vivos) dalla sfera giuridica del costituente (settlor) a quella del fiduciario (trustee).
Pertanto i beni costituiti in Trust non si trovano nel pattrimonio del de cuius al momento dell’apertura della successione e, quindi, non concorrono a formare l’asse ereditario.
“La vicenda si qualifica in termini di donazione indiretta riconducibile nell’ambito della categoria delle liberalità non donative, di cui all’art. 809 c.c.”
L’arricchimento dei beneficiari è realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto che prevede la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del trustee) il cui titolare diviene intestatario [puraamente formale come avvertirà la sentenza di seguito riportata-n.d.r.] del patrimonio separato che costituisce la dotazione del trust, e viene contestualmente investito del compito di far pervenire ai beneficiari i vantaggi patrimoniali previsti dall’atto istitutivo.
Il patto successortio, invece, non produce nessun effetto prima della morte del de cuius essendo diretto a regolare rapporti patrimoniali del disponende per il tempo ed in dipendeza della sua morte.
Il Sole 24 Ore 22/10/2019 – Angelo Busani – Elisabetta Smaniotto