Corte di Cassazione – sentenza 22754/2019.
La Corte chiude una annosa vicenda, relativa alla tassazione del trust, che ha visto protagonisti notai e Commissioni Trubutarie Provinciali e Regionali, che sostenevano l’applicazione dell’imposta fissa, da un lato e Agenzia delle Entrate che predendeva di applicare l’imposta proporzionale dall’altro.
La Corte ha ritenuta legittima l’applicazione dell’imposta fissa in quanto:
- per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
- nel trust di cui alla I. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
Da una notizia di Milano Finanza 16/102019 – Guido Luigi Battagliese – pag. 20