Antitrust vs Consiglio Notarile Milano

Volge a conclusione, e nel peggiore dei modi, la vicenda che ha coinvolto un notaio dell’hinterland milanese, il Consiglio Notarile Distrettuale di Milano (CNDM) e l’Autorità Garante della Concorrenza (Antitrust).

Come è noto quest’ultima autorità su ricorso di un notaio operante nel Distretto Notarile di Milano ha inquisito il CNDM per attività contraria alla concorrenza in un giudizio che non ha risparmiato nemmeno la Corte Costituzionale e la Corte Europea dei diritti dell’Uomo; il giudizio si è chiuso, in maniera surreale, con una condanna dell’operato del Consiglio Milanese, ma senza applicazione della sanzione che avrebbe dovuto seguire la condanna.

Il CNDM, che pure aveva il diritto d’impugnare la decisione dell’Antitrust avanti la Corte di Cassazione, non lo ha fatto, ed ora il notaio ricorrente chiede i danni a tutti i componenti del Consiglio che avevano deliberato le iniziative di vigilanza impugnate.

Sarà interessante seguire questo nuovo giudizio che non si svolge più sul piano della concorrenza, ma investe direttamente il merito delle iniziative del CNDM e, di conseguenza, l’opera del notaio oggetto dall’attività sanzionatoria da quello svolta.

L’attività d’indagine dispiegata dall’organismo di vigilanza notarile aveva rilevato che alcuni notai del distretto presentavano una produzione di atti, a suo giudizio, sovrabbondante e, oltre tutto, a costi eccessivamente ridotti.

Lasciando da parte questo secondo aspetto non più sanzionabile, anche dopo la legislazione sull’equo compenso che, come si è subito evidenziato su questo portale, costituendo un diritto e non un obbligo non può essere imposto, resta il problema dell’eccessiva produzione di atti.

Questa non ha un limite esplicito, ma alcuni limiti impliciti si ricavano da norme dalla legge notarile:

art. 47, 2: “Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto“;

art 51, 8: “Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell’atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti“;

art. 58, 4 che sanziona con la nullità dell’atto la violazione degli obblighi imposti dall’art. 47.

Ne consegue che il rapporto notaio cliente non può essere mediato da segretarie o da praticanti più o meno efficienti ai quali possono essere delegati solo compiti di natura esecutiva (indagini ipotecarie, acquisizione di documentazione, ecc.).

E l’indagine della volontà delle parti non è soltanto di natura conoscitiva, tanto che, in altri tempi, meno frettolosi di quelli attuali, essa si assimilava alla maieutica socratica, come l’arte di aiutare il proprio interlocutore a definire la propria volontà in tutti i punti che presentassero oscurità, ambiguità, incertezze; dal canto suo la lettura dell’atto non è soltanto attività comunicativa, ma richiede opera di chiarimento delle, a volte oscure, formulazioni dei patti contrattuali e delle loro implicazioni.

Un’applicazione di quest’ultima regola si rinviene nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 12482/17 che ha condannato un notaio che non aveva avvertito il suo cliente dei limiti temporali di efficacia della trascrizione del contratto preliminare.
E se si tiene conto di tutte le citazioni (evito il termine menzione che la legge notarile riserva a quelle previste dall’art. 51) che, a partire dalla legge 47/85, affollano un normale atto di trasferimento immobiliare o ai riferimenti a parametri di carattere economico o finanziario che ingolfano un normale atto di mutuo, di chiarimenti ce ne sono da fornire, tanto più che secondo la decisione da ultimo citata essi vanno elargiti a prescindere da una specifica richiesta del cliente.

Mi sembra, quindi, che il quesito che si dovrà risolvere in un eventuale giudizio, nel quale il CNDM voglia difendere le proprie prerogative, non possa prescindere dal valutare quanto, nella concreta situazione, una abbondante produzione di rogiti sia compatibile con quelle attività che la legge commette esclusivamente al notaio.

Print Friendly, PDF & Email