Il giorno quindici luglio duemilaventuno alle ore 11,00, il Consiglio Direttivo è riunito in videochiamata mediante collegamento con WhatsApp, convocato, d’ordine del suo Presidente, Dr. Paolo Pedrazzoli , per questo giorno ed ora, con avviso inviato a tutti i componenti il Consiglio Direttivo in data 10 settembre 2021, per discutere e deliberare sull’ORDINE DEL GIORNO.
ORDINE DEL GIORNO:
- Considerazioni e valutazioni in merito al documento di illustrazione di proposte di riforma di alcuni istituti previdenziali elaborato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato e oggetto di discussione nella prossima Assemblea dei Rappresentanti del 16 settembre 2021;
- Varie ed eventuali.
Sono collegati i Consiglieri Dr. Virgilio La Cava, D.ssa Maria Cristina Stivali, Dr. Marcello Oro Nobili, Dr. Orazio Ciarlo, Dr. Luigi Rogantini Picco, Dr. Francesco Caporali ed il Presidente dell’Associazione Dr. Paolo Pedrazzoli. Il Presidente Dr. Paolo Pedrazzoli, constatato che sono collegati tutti e sette i Consiglieri in carica (compreso esso stesso Presidente), dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario la Signora Sabrina Zamboni presente nello stesso luogo di esso Presidente in Stresa, Via Baveno n. 63A.
Quindi si inizia la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Primo argomento:
Passando alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno, il Presidente richiama il documento di illustrazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento di Previdenza inviato dalla Cassa ai delegati di Assemblea ed al riguardo esprime il proprio disappunto perchè la nostra Associazione non è stata tempestivamente informata su una riforma di questa portata e non ha ricevuto il documento illustrativo.
Quindi illustra le osservazioni a detto documento inviate in precedenza ai componenti il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, preso atto del documento illustrativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e delle osservazioni al medesimo predisposte dal Presidente Dott. Paolo Pedrazzoli, innanzi tutto dichiara di condividere il disappunto manifestato dal Presidente, quindi, dopo breve ed approfondita discussione, ad unanimità dei voti,
delibera
di approvare le osservazioni al suddetto documento che qui di seguito si riportano integralmente
ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE
NOTAI IN PENSIONE
Via Flaminia 160 – 00196 ROMA
Il Presidente
Novara, lì 08 Settembre 2021
Ai Signori Notai componenti
del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Sindacale Nazionale
Notai in Pensione (A.S.N.N.I.P.)
E p.c.
Al Presidente
della Cassa Nazionale
del Notariato
Notaio Francesco Giambattista NARDONE
Al Presidente del
Consiglio Nazionale del Notariato
Notaio Valentina Rubertelli
OGGETTO: Illustrazione di proposte di riforma di alcuni istituti previdenziali all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Rappresentanti del 16 Settembre 2021.
Sottopongo alla Vs cortese attenzione alcune osservazioni relative al documento di illustrazione elaborato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e oggetto di discussione nell’Assemblea dei Rappresentanti del 16 Settembre 2021.
= S T A T U T O =
• Modifiche statutarie
L’Articolo 4 verrà esaminato in seguito.
L’Articolo 15 comma 6 è restato immutato “Nell’adunanza del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 4, presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di esercizio, i membri eletti procedono all’integrazione del Consiglio mediante la nomina di tre Notai in pensione tra quelli a carico della Cassa, sentite le organizzazioni sindacali dei Notai in pensione”.
L’A.S.N.N.I.P. richiede che la cooptazione dei tre Notai pensionati avvenga nell’ambito di una rosa di candidati proposti dai Sindacati dei Notai in pensione ai quali siano iscritti almeno un decimo del totale dei Notai titolari di pensioni dirette.
Sino ad oggi le cooptazioni dei Notai pensionati sono avvenute per la quasi totalità delle nomine ignorando le indicazioni delle Associazioni sindacali e rendendo in tal modo “il sentire” le Associazioni sindacali dei Notai in pensione un passaggio puramente formale privo di qualsiasi rilevanza nella cooptazione.
Articolo 15 comma 9
Si condivide la modifica.
Articolo 17 comma 3
Si condividono i termini proposti per la convocazione dell’Assemblea dei Rappresentanti.
Articolo 17 comma 6
Si condivide la normativa introdotta per la disciplina dei lavori dell’Assemblea dei Rappresentanti con mezzi telematici o di telecomunicazione.
Articolo 18 comma 3
Si condivide la modifica proposta di elezione suppletiva per la sostituzione di un Consigliere di Amministrazione cessato prima dei sei mesi dalla scadenza del triennio e di rielezione dell’intero Consiglio di Amministrazione quando vengono a mancare più della metà dei componenti.
Articolo 20
Si condividono le modifiche proposte di adeguamento della disciplina dei lavori del Consiglio alle modalità telematiche e di telecomunicazione.
Articolo 22
Si condividono le modifiche proposte di adeguamento della disciplina dei lavori del Comitato Esecutivo alle modalità telematiche e di telecomunicazione.
Articolo 23
Si condividono le modifiche proposte di adeguamento della disciplina dei lavori del Collegio dei Sindaci alle modalità telematiche e di telecomunicazioni.
Articolo 4
In ordine alle modifiche proposte per la corresponsione del trattamento di quiescenza si ritiene che:
-la previsione di requisiti più elevati di età e di annualità di contribuzione e la possibilità di cessazione anticipata con riduzione della pensione siano motivate e giustificate da un rilevante cambiamento nei dati storici e statistici di riferimento relativi all’ultimo ventennio, che inducono ad assumere misure atte a mantenere l’equilibrio nei bilanci di esercizio e a garantire la sostenibilità della Cassa nel lungo periodo.
In particolare:
a) vi è stato un rilevante aumento di Notai cessati dall’esercizio prima del raggiungimento del limite di età.
b) si è verificato altresì un allungamento dell’aspettativa di vita sia per gli uomini che per le donne.
L’aumento dei Notai cessati dall’esercizio prima del raggiungimento del limite di età è a sua volta conseguenza delle mutate condizioni reddituali della categoria determinate dalla crisi economica degli anni 2008-2012 e da quelle portate dalla pandemia COVID aggravate dall’abolizione della tariffa dei compensi che (già negativa di per sé) ha esasperato e dilatato fenomeni di concorrenza al massimo ribasso e al procacciamento di lavoro con una sempre più invasiva attività di agenzie immobiliari e di mediatori finanziari.
Il Repertorio nazionale medio netto è così passato da 129.380,00 euro del 2006 a 66.225,00 euro del 2020.
Il Repertorio è tuttavia solo un dato induttivo per valutare la situazione economica della categoria che risulterebbe invece nella sua oggettività ancora più grave qualora si fossero integrate le tabelle con i dati relativi al reddito medio fiscalmente imponibile di ciascun Notaio o ancora di più se fosse stato indicato il reddito medio fiscalmente imponibile per fasce di Repertorio.
Questi dati possono spiegare in modo esauriente sia le uscite anticipate dal servizio sia il fatto, in verità assai preoccupante che negli ultimi dieci anni gli iscritti alla pratica notarile siano diminuiti del 50%.
Alle motivazioni sub a) e sub b) sovraindicate si deve aggiungere una ulteriore motivazione sub c).
c) i redditi di patrimonio si sono rivelati insufficienti in quasi tutti gli anni dall’ultimo ventennio a coprire le spese per indennità di cessazione e gli organi Ministeriali di vigilanza hanno espresso riserve e osservazioni critiche su questo dato dei bilanci; nessuna delle Casse autonome di previdenza ha tra i suoi compiti la liquidazione di una indennità di cessazione e l’utilizzo dell’avanzo della gestione corrente (contributi-pensioni) per coprire il differenziale negativo (reddito di patrimonio-indennità) è considerato una anomalia e una deviazione rispetto ad una gestione che deve trovare il proprio equilibrio nel rapporto tra contributi e pensioni.
L’ utilizzo dei contributi per pagare le l’indennità può pregiudicare tale equilibrio.
Considerando che le modifiche proposte lasciano inalterate le pensioni che nel quadro economico di categoria assumono ancora maggior valenza come elemento di garanzia di un welfar che può assicurare una sicurezza per chi cessa le funzioni si esprime complessivamente parere favorevole alle modifiche proposte, al fine di assicurare l’equilibrio dei bilanci e condizioni di sostenibilità, salvo quanto sarà osservato per quanto attiene le modalità di calcolo della indennità.
= R E G O L A M E N T O =
L’Articolo 10 riprende le limitazioni al diritto a pensione già previste dalle modifiche di Statuto – innalzamento dei requisiti di età e di contribuzione e di riduzione della pensione per cessazione anticipata.
La nuova regolamentazione del trattamento di pensione per quanto attiene alla elevazione dei requisiti di età e contribuzione si riflette automaticamente sul diritto alla corresponsione dell’indennità di cessazione che viene anch’essa effettuata al momento della cessazione.
Tuttavia mentre per quanto attiene alla pensione non vi è alcuna diminuzione dell’importo della pensione minima (l’Art. 18 ne esprime ora l’importo in euro 4.152,04) e quindi anche della pensione massima rispetto a quella di oggi corrisposta, invece per quanto riguarda l’indennità viene modificato il sistema di calcolo.
Dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della modifica al Regolamento di Previdenza (Art.26) ai fini del calcolo dell’indennità la frazione di un dodicesimo della media nazionale degli onorari repertoriali viene computata, se superiore, limitatamente a una misura pari a una volta e un mezzo l’ammontare della mensilità lorda minima di pensione (fino a tale data tale parametro è fissato in una misura pari ad una volta e un terzo l’ammontare della mensilità lorda massima della pensione).
Pertanto mentre ante riforma l’ammontare massimo della frazione di 1/12 poteva raggiungere (7.515,00 euro + 1/3) euro 10.020,25 dopo la riforma l’ammontare massimo della frazione di 1/12 sarà pari a euro 6.228,06.
Manca nella documentazione allegata al documento di illustrazione una proiezione almeno decennale o una verifica storica con applicazione del massimale modificato sugli ultimi 20 anni per giustificare questa riduzione valutandone gli effetti sui decorsi bilanci consuntivi.
Si condividono pertanto le modifiche relative alla elevazione dei requisiti per i trattamenti di quiescenza, tuttavia prima di assumere decisioni sulle modifiche proposte al calcolo dell’indennità – considerato il rilevante ammontare della riduzione – si invita il Consiglio della Cassa a effettuare tali verifiche.
Articolo 22
L’Associazione Sindacale Nazionale Notai In Pensione (A.S.N.N.I.P) ha più volte richiesto di modificare l’Articolo 22 del Regolamento di Previdenza con l’applicazione alle pensioni dei Notai dell’indice ISTAT eliminando l’attuale criterio che subordina la perequazione delle pensioni all’indice ISTAT alla comparazione in positivo con la variazione delle entrate contributive dell’anno precedente.
Si manterrebbe peraltro non solo l’esclusione dell’adeguamento ISTAT quando le uscite previdenziali siano pari o superiori alle entrate contributive ma altresì la facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Cassa di escludere, o limitare, con parere motivato, l’adeguamento ISTAT per esigenze di equilibrio del proprio bilancio.
La richiesta trae la propria motivazione dalla considerazione che – in presenza di indici ISTAT positivi – con l’attuale criterio, anche una minima variazione in negativo delle entrate contributive, pur mantenendosi un consistente avanzo nella gestione previdenziale, esclude l’adeguamento ISTAT.
Si richiama altresì la sentenza della Corte Costituzionale N. 70/2015 che ha affermato in modo inequivocabile il seguente principio:
“la funzione del meccanismo di perequazione dei trattamenti di quiescenza risiede – da un lato – nell’esigenza di salvaguardare, attraverso la rivalutazione automatica del loro importo agli incrementi del costo della vita registrati dall’ISTAT, il diritto dei pensionati a conservare il potere di acquisto delle loro pensioni a fronte di fenomeni inflazionistici e – e dall’altro – di assicurare nel tempo il rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (artt. 36 e 38 Cost.)”.
Il principio di perequazione delle pensioni all’indice ISTAT è applicato dai Regolamenti di Previdenza delle altre Casse di Previdenza dei liberi professionisti.
Cito in via esemplificativa: INARCASSA, ENPAM, Cassa Forense, Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Geometri, INPGI.
Si propone la modifica dell’Art. 22 del Regolamento di Previdenza adottando il seguente testo:
“Art. 22 – Pensione Rivalutazione
1.Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1° luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per l famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
2.Gli importi delle pensioni e la percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.
3.La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. N. 509/1994.
4.In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno.
5.Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata per esigenze di bilancio, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica”.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(A.S.N.N.I.P.)
Dottor Paolo Pedrazzoli “
Secondo argomento: Varie ed Eventuali
Il Presidente fa presente che è necessario procedere all’approvazione del verbale della seduta precedente tenutasi in data 15 luglio 2021.
Tutti i presenti riconoscono di avere ricevuto nei giorni scorsi il testo del verbale della precedente seduta del Consiglio tenutasi il 15 luglio 2021 e pertanto rinunziano alla sua lettura.
Quindi i Consiglieri che erano presenti alla detta seduta del Consiglio e precisamente i Consiglieri Dr. Paolo Pedrazzoli, Dr. Virgilio La Cava, D.ssa Maria Cristina Stivali, Dr. Marcello Oro Nobili, Dr. Luigi Rogantini Picco, Dr. Francesco Caporali, all’unanimità
Deliberano
l’approvazione del verbale della precedente seduta del Consiglio tenutasi in data 15 luglio 2021 nel testo comunicato.
A questo punto, esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 11,45.
Il Segretario
(Sig.ra Sabrina Zamboni)
Il Presidente
(Dr. Paolo Pedrazzoli)