Casse professionali e gestione separata INPS – ricongiunzione

Corte di Cassazione – sentenza 15 ottobre 2019, n. 26039.

Si riconosce il diritto del libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza della propria categoria professionale alla ricongiunzione presso la medesima Cassa dei contributi precedentemente versati alla Gestione separata dell’INPS, diritto da quest’ultimo contestato sulla base di una interpretazione dell’art. 1, secondo comma della legge 5 marzo 1990 n. 45 (che detta le norme per la ricongiunzione), tendente ad escludere la facoltà di ricongiunzione quando al trattamento pensionstico sia applicabile solo il metodo contributivo, caso nel quale opererebbero solo gli istituti del cumulo e della totalizzazione.

La corte ha ritenuto che questi ultimi istituti non siano preclusivi ma alternativi alla facoltà di ricongiunzione presso la Cassa previdenziale della categoria professionale di appartenenza.

Il sole 24 ore – 22/10/19 – Antonello Orlando – pag. 29