Considerazioni sui criteri distributivi delle sedi notarili

Legge annuale per il mercato e la concorrenza modifica dell’art. 4 della legge notarile.

In data 4 Agosto 2017 è stata approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza legge 4 Agosto 2017 N. 124 in attuazione di una previsione legislativa (art. 47 2° comma della legge 23 luglio 2009 N. 99) che prevede lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza con adozione di uno specifico disegno di legge con cadenza annuale entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Poiché le relazioni annuali di questa Autorità sono sempre state predisposte e trasmesse, questa, che è la prima legge annuale, è stata approvata con almeno sei anni di ritardo dopo quattro passaggi parlamentari nei quali è stata oggetto di numerose modificazioni.

Limito le mie considerazioni al settore del Notariato e in particolare alla norma contenuta nell’art.1 comma 144 lettera a) recante modifica dell’art.4 comma 1 legge 16/8/1913 N. 89 del seguente tenore:

“Il numero e la residenza dei Notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministero della Giustizia emanato, uditi i Consigli Notarili e le Corti di Appello, tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti”;

La disposizione trae origine dalle segnalazioni dell’Antitrust nel settore libere professioni succedutesi dal 2012.

Già nella segnalazione del 5 Gennaio 2012 AS 901 l’ANTITRUST riteneva necessario procedere ad “una revisione della pianta organica dei Notai di cui all’art. 4 della legge 16 Febbraio 1913 N. 89 in modo di aumentare significativamente il numero dei posti di Notaio ivi previsti”.

Dopo aver precisato che il numero e la residenza dei Notai per ciascun distretto tengono conto di parametri che appaiono idonei a garantire determinati livelli di attività e di reddito ai professionisti interessati e aver riconosciuto che ciò deriva dal ruolo di tutela di particolare e rilevanti interessi pubblici attribuito a tale categoria si fa rilevare come a fronte di un aumento considerevole dell’attività svolta dai Notai in generale e da ciascuno di essi, in termine di numero di atti, non vi sia stato adeguamento ed ampliamento della pianta organica di tali figure professionali e soprattutto vi sia un rilevante numero di posti vacanti a causa di un ìnefficace meccanismo di copertura degli stessi.

Ancora il 2 Ottobre 2012 con la segnalazione AS 988 si afferma:

“I criteri per la distribuzione geografica delle sedi dei Notai sono tuttora orientati non già al corretto soddisfacimento dell’effettiva domanda di servizi professionali, bensì a garantire determinati livelli di attività e di reddito ai professionisti interessati. Ci si riferisce, in particolare, al criterio distributivo delle sedi notarili basato su un livello minimo di domanda, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che stabilisce che la distribuzione delle sedi notarili tra i Comuni dei vari Distretti sia basata sulla garanzia, per ogni singolo Notaio, di un livello minimo di domanda (popolazione di almeno 7.000 abitanti) e di un livello minimo di reddito annuo (almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali). Pertanto i criteri per la determinazione del numero e della residenza dei Notai per ciascun Distretto, oltre a non tenere conto di parametri idonei a conseguire l’obbiettivo di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale dei professionisti stessi, prevedono una garanzia di reddito minimo, determinando ingiustificate posizioni di rendita in favore dei professionisti”.

Nella segnalazione AS 1137 del luglio 2014 si riprende questa impostazione e si propone di modificare l’art. 4 comma 1 della Legge Notarile sostituendo il periodo “una popolazione di almeno 7.000 abitanti” con “una popolazione al massimo di 7.000 abitanti”.

In verità lascia certamente perplessi che nella segnalazione del 2012 sia stata formulata una proposta di ampliamento della pianta organica dei Notai, a fronte di un aumento considerevole dell’attività svolta dai Notai, quando in quell’anno il numero di atti di compravendita immobiliari si era contratto a 450.000 a fronte degli 850.000 del 2007 e il repertorio nazionale si era ridotto di oltre il 45% proprio per la grave crisi nel settore immobiliare.

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha dato al Parlamento indicazioni che non hanno tenuto in alcuna considerazione le condizioni di grave crisi del mercato immobiliare nel quale il Notariato svolge soprattutto la propria funzione.

Anche l’ulteriore precisazione contenuta nella segnalazione AS 1137 sopraindicata che i criteri per la distribuzione geografica delle sedi dei Notai sono tuttora orientati non già al corretto soddisfacimento dell’effettiva domanda di servizi professionali ma a garantire per ogni singolo Notaio un livello minimo di domanda per popolazione di almeno 7.000 abitanti e un livello minimo di reddito annuo è priva di ogni fondamento perché occorrerebbe almeno dimostrare che il Notariato non è stato in grado di svolgere con diligenza e competenza la funzione pubblica di cui è investito e che pertanto per conseguire tale fine di garanzia corporativa non ha soddisfatto la effettiva domanda di servizi.

Ora l’Antitrust ha un ufficio segnalazioni denominato “SPORTELLO ANTITRUST” al quale dovrebbero pervenire osservazioni e lamentele per disservizi o carenze relativi ai settori di sua competenza. Quante segnalazioni negative sono state fate relative al Notariato?

Le proposte formulate dall’ANTITRUST (Segnalazioni AS 1137) per raggiungere l’obbiettivo di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale dei Notai, condizione per un corretto soddisfacimento della domanda, in una più ampia azione di tutela della libertà di concorrenza nell’ambito dell’attività notarile sono state le seguenti:

Modificare la disciplina della professione notarile contenuta nella legge n. 89/1913:

-eliminare la previsione che qualifica come “illecita concorrenza” tra Notai, perseguibile con sanzioni disciplinari, la riduzione degli onorari, il servirsi dell’opera di procacciatori di clienti, il far uso di forme pubblicitarie non consente delle norme deontologiche, o il servirsi di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile;

-eliminare il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei Notai per ciascun distretto, alla “quantità degli affari” ed alla garanzia di ”un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali;

-sostituire, all’articolo 4, comma 1, della legge n. 89/1913, il periodo “una popolazione di almeno 7.000 abitanti” con “una popolazione al massimo di 7.000 abitanti”.

Nella relazione al disegno di legge in questione presentato dal Ministro del MISE Guidi sulla base delle segnalazioni ANTITRUST si precisa che al fine di garantire che la distribuzione delle sedi dei Notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, è modificato l’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sopprimendo il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei Notai per ciascun Distretto, alla quantità degli affari e alla garanzia di “un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali”.

Nel testo approvato e trasmesso al Senato all’art. 42 comma 3 si introduce il nuovo parametro di un Notaio ogni 5.000 abitanti “1. Il numero e la residenza dei Notai per ciascun Distretto sono determinati con decreto del Ministero della Giustizia emanato, uditi i Consigli Notarili e le Corti d’Appello, tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti” e si elimina ogni parametro economico (i 50.000 euro di reddito repertoriale).

Faccio rilevare che nel corso della discussione parlamentare non si trova traccia di alcuna indagine né di ricerca di informazione o consultazione sulla efficienza del servizio rispetto alle esigenze dei cittadini e non vi è alcuna giustificazione su come sia stato individuato il nuovo rapporto Notaio/abitanti.

Nel pregevole studio comparativo con i Notariati Europei preparato dal Consiglio Nazionale del Notariato, presentato tuttavia in Parlamento quando, dopo il voto di fiducia, non poteva sortire alcun risultato e che avrebbe dovuto essere prodotto già all’ANTITRUST come risposta alle prime segnalazioni, è esemplare, per determinare in modo razionale il numero dei Notai, il riferimento al Notariato tedesco dove è previsto che la revisione del numero dei Notai avvenga secondo criteri di efficienza del servizio, rispetto alle esigenze dei cittadini, cosicché “un numero sufficientemente alto di atti notarili prodotti in un determinato territorio del Land giustifica l’aumento del numero dei Notai del distretto solo se contemporaneamente anche altri parametri indicano tale necessità come permanente e non temporanea”.

Nel corso dell’iter parlamentare è invece assente qualsiasi considerazione di questa natura. Fra gli emendamenti proposti ve ne era anche uno che proponeva il rapporto Notaio/abitanti a 1/3.500.

L’obbiettivo era evidentemente, a prescindere da ogni giustificazione, quello di aumentare il numero dei Notai senza verificare in alcun modo se ve ne era esigenza da parte dei cittadini e soprattutto senza tenere in alcuna considerazione che il Notaio è un pubblico ufficiale che esercita la propria funzione in regime di libera professione e deve pertanto senza alcun intervento dello Stato provvedere a proprie spese ad aprire un ufficio, ad avere personale di supporto, e procurarsi mezzi tecnici informatici necessari. Il nostro reddito medio pro capite non basta a superare questa obiezione perché la ripartizione dei redditi al nostro interno è molto disomogenea ed esiste una fascia di Notai soprattutto giovani che produce redditi molti inferiori alla media.

La norma che introduce questo nuovo parametro nel rapporto tra Notai e popolazione e che elimina non solo il livello minimo di reddito ma ogni riferimento a parametri di contenuto economico mantenendo solo quello dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione determinerà certamente gravi conseguenze sulla tenuta del nostro sistema perché è evidente che il solo parametro del rapporto con il numero degli abitanti porterà a situazione di sperequazione all’interno della categoria non potendo zone diverse del territorio con identico numero di abitanti ma con PIL pro capite assai differenziato avere lo stesso numeri di Notai.

Come è possibile applicare il solo parametro demografico (rapporto Notaio/abitante ora 1/5.000) per la Lombardia che ha un PIL pro capite di 37.000 euro e per la Calabria che ha un PIL di 15.000 euro?

Si indicheranno quindi in tabella sedi improduttive che resteranno prevalentemente prive di Notaio mentre si creeranno sedi opulente aggravando la concentrazione del PIL notarile in un numero limitato di Notai.

Ma l’effetto più devastante si produrrà sul nostro sistema previdenziale che vedrà, in un processo la cui durata non siamo oggi in grado di calcolare, una impennata sul numero dei nuovi ingressi nel Notariato; quindi aumento dei soggetti attivi ma nello stesso tempo aumento del numero degli iscritti alla Cassa che matureranno diritti sulle prestazioni previdenziali.

E’ evidente che non si produrranno effetti immediati sui bilanci d’esercizio della Cassa sia dal lato delle entrate sia da quello delle uscite ma il problema è a mio giudizio grave e di medio periodo per quanto attiene al bilancio tecnico attuariale che proietta a 50 anni i dati economici e finanziari della Cassa al fine di verificarne la sostenibilità, e con essa l’equilibrio del sistema.

Il bilancio tecnico è redatto secondo criteri dettati dal Ministero del Lavoro e secondo la normativa vigente al momento della sua redazione e deve pertanto tenere conto dei Notai già previsti in tabella; l’ultimo con proiezione al 2064 è stato infatti redatto con riferimento ai dati al 31/12/2014 e con riguardo alla tabella in vigore che ne prevede 6259.

Dopo l’entrata in vigore della norma contenuta nel novellato art. 4 della Legge Notarile che dovrà essere applicata con la formazione di una nuova tabella l’Attuario si troverà in una condizione difficile per impostare il proprio lavoro.

A mio giudizio dovrà comunque – anche in assenza di una nuova tabella -prevedere un ingresso “probabile” di molti Notai che si potrebbero quantificare

(derogando in parte al rapporto puramente aritmetico di un Notaio ogni 5.000 abitanti che porterebbe ad un numero abnorme di 12.117 Notai) in circa 3.800 Notai (più del 60% del numero attuale e quindi 10.000 Notai nel complesso).

Se questa sarà l’ipotesi di lavoro applicando i criteri fino ad oggi utilizzati per le dinamiche di sviluppo degli onorari e quindi della contribuzione non sarà possibile prevedere una situazione di equilibrio né della gestione previdenziale né di quella generale.

Nel Bilancio Attuariale 2015-2064 è stato fatto rilevare chiaramente dall’Attuario – rispetto all’ultimo aumento tabellare – che all’aumento del numero di Notai non corrisponde un proporzionale incremento del gettito contributivo complessivo: l’introduzione di ogni unità aggiuntiva si configura, nel medio – lungo periodo, come un aggravio di spesa cui non fa riscontro alcun contributo. Con la previsione di inserimento di un numero di Notai molto superiore al numero dei Notai previsti dalla tabella attuale lo scenario sarà quello, se non interverranno rimedi a livello legislativo, di non sostenibilità per il sistema.

Né credo sia possibile ipotizzare un ulteriore aumento delle aliquote contributive per incrementare le entrate contributive considerando che l’attuale aliquota di equilibrio di 36% è ritenuta dalla categoria assai onerosa soprattutto dopo l’abolizione della tariffa.

Non si potrebbe infatti neppure più mantenere il rapporto stabilito per legge di un rapporto tra patrimonio e cinque annualità di pensione pari o superiore all’unità.

La conseguenza di tutto ciò non potrebbe essere che l’abbandono del sistema solidaristico fino ad ora strenuamente difeso per il suo intrinseco valore di elemento connaturato alla pubblica funzione che attraverso esso garantendo a tutti i Notai uguale trattamento pensionistico e un assegno di integrazione dei redditi permette l’esercizio della funzione su tutto il territorio anche nelle zone di non alti livelli economici.

Siamo così arrivati al paradosso che una legge dettata per dichiarate ma non dimostrate (e inesistenti) esigenze dei cittadini e prima ancora che trovasse piena attuazione l’ultima tabella recante aumento dei posti di Notaio a 6.279 unità, porterà al collasso del nostro attuale sistema previdenziale con un passaggio a un contributivo che, anche ipotizzando una sostanziale stabilità del gettito contributivo, a causa dell’alto numero di Notai porterà a garantire solo pensioni assai basse e prive di quella adeguatezza che fino ad oggi abbiamo salvaguardato.

Paolo Pedrazzoli

Presidente ASNNIP