Coop, giro di vite sulla governance: dal Mise stop ai cda monocratici

Legge di Bilancio. Arriva la nota del ministero dopo l’obbligo a partire dal 1° gennaio di nominare un organo collegiale. Gli ispettori devono invitare le società a convocare l’assemblea per aggiornare la governance.

Il ministero dello Sviluppo economico spinge sull’aggiornamento della governance delle società cooperative. La legge di Bilancio ha appesantito il quadro normativo delle cooperative sia sotto il profilo civilisticoe sia sotto il profilo delle norme speciali che regolano la materia con il dichiarato scopo di contrastare il fenomeno delle “false cooperative” e gli effetti derivanti dai recenti fallimenti di importanti società mutualistiche. Due gli aspetti di rilievo che hanno efficacia dal 1° gennaio. La prima modifica è quella apportata all’articolo 2542 del Codice civile che rende obbligatoria per tutte le società cooperative, indipendentemente dal tipo societario di riferimento (srl o spa), la forma di amministrazione di un organo collegiale formato da almeno tre persone con durata in carica non superiorea tre esercizi. Dal 1° gennaio, quindi, nonè più possibile la nomina di un amministratore unico né la durata illimitata o comunque superiore a tre esercizi e così l’esigenza di sostituire l’organo “irregolare” che, a seconda delle previsioni statutarie, in molti casi può richiederne la modifica con tempi non compatibili con il termine di cui all’articolo 2631 del Codice civile secondo il quale, gli amministratori e i sindaci, devono provvedere nel termine di 30 giorni da quando sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea e, quindi, in pratica entro la fine di gennaio 2018. Appare, quindi, evidente come la previsione di un termine più ampio sarebbe stata necessaria ed opportuna. Anche il Mise, che ha prontamente emanato direttive operative ai propri ispettori, non ha preso posizione alcuna e, anzi, limitandosi a invitare gli ispettori a diffidare la società in verificaa convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo e, quindi, senza considerare il termine di cui all’articolo 2631. La indicata “volontà” del Mise, organo ufficiale di vigilanza sulle società cooperative, appare comunque meritevole di considerazione in quanto viene incontro alle esigenze operative delle società cooperative le quali, tuttavia, dovrebbero comunque provvedere senza indugio, al più tardi con l’assemblea di approvazione del bilancio di prossima convocazione. Anche relativamente alla modifica dello statuto sociale, trattandosi di modifica per adeguamentoa norma di legge imperativa, come in passato, avrebbe potuto venire consentito di provvedervi con assemblea ordinaria e deposito per l’iscrizione nel rdelle imprese senza intervento del notaio. La legge di Bilancio, inoltre, indica quale obbiettivo del potenziamento del sistema di vigilanza e delle sanzioni previste la verifica del «carattere mutualistico» degli enti. Si tratta, evidentemente, della affermazione della volontà di colpire le “false cooperative” nelle quali non vengono intrattenuti rapporti di scambio mutualistico con i soci e l’operatività dell’ente avviene totalmente con i terzi. Quando è assente il carattere mutualistico la cooperativa non ha più ragion d’esseree deve, pertanto, essere sciolta e, a tale riguardo, possono finalmente “soccorrere” proprio i provvedimenti da adottare in applicazione della novella di cui alla legge di Bilancio. Infine, si è intervenuti sul prestito sociale con limitie regole più stringenti nonché sulla vigilanza di cui al Dlgs 220/2002 potenziandone il sistema sanzionatorio che, nei casi di inadempimenti gravi, prevede lo scioglimento d’ufficio e la cancellazione dall’Albo nazionale coni relativi effetti, interventi per i quali sono previste modalità attuative ad opera del Comitato per il credito e il risparmio e del Mise per la vigilanza che, di fatto, ne differiscono gli effetti pratici.

Il Sole 24 Ore – Gianni Allegretti e Gian Paolo Tosoni – 26/01/2018 pg. 1

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