Lettera del 13 maggio 2020 inviata dal Presidente ASNNIP, Notaio Paolo Pedrazzoli, al Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Notaio Cesare Felice GIULIANI.
ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE
NOTAI IN PENSIONE
Via Flaminia 160- 00196 ROMA
Il Presidente
Novara, lì 13/05/2020
Al Presidente del
Consiglio Nazionale del Notariato
Notaio Cesare Felice GIULIANI
Oggetto: Copertura per responsabilità civile illimitata per i pensionati.
Caro Presidente
ti invio queste considerazioni relative alla questione in oggetto affinché possano essere valutate dal Consiglio Nazionale.
Con il broker Giorgio MORONI ho fissato alcuni punti utili ad una prima approssimazione per le determinazioni del Consiglio:
- Vi è necessità di prevedere una copertura assicurativa per danni richiesti oltre il decennio dalla cessazione delle funzioni notarili considerando la tendenza giurisprudenziale di Cassazione ormai consolidata che riconosce legittima la richiesta di risarcimento danno nei confronti del Notaio anche oltre il termine di prescrizione decennale dal compimento del fatto da cui deriva il danno facendo decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui il danno provocato dal Notaio è divenuto conoscibile dalla parte.
- Il Consiglio Nazionale del Notariato ha già deliberato il rinnovo dell’attuale polizza di responsabilità civile (sino al 2024).
- Il Consiglio Nazionale del Notariato e AIG possono apportare modifiche concrete alla nuova polizza che determinino un maggior premio sino al 15% (con previsione di copertura per ulteriori rischi), senza ricorrere a procedure di pubblica evidenza, come stabilito dal Codice degli appalti.
La modifica (per copertura assicurativa anche se sia decorso un periodo più lungo del decennio dal pensionamento) può essere quindi apportata in qualsiasi momento.
Questo quadro consentirebbe quindi di introdurre una modifica che preveda la copertura con durata illimitata dei danni provocati nell’esercizio dell’attività notarile per tutti i notai pensionati e quindi non solo per i notai pensionati post 2018 qualunque sia la data del pensionamento, (ad esempio per un notaio pensionato nel 2008 che pertanto non ha più copertura decennale ed è coperto oggi dalla polizza 2018-2021 e domani dalla polizza 2021-2024 ma solo per il periodo di vigenza di dette polizze).
E’ una garanzia a mio avviso dovuta a tutti i cittadini che possono avere avuto un danno “nell’attività notarile”. Questo è indubbiamente lo spirito della legge che ha imposto l’assicurazione come garanzia di sistema. (vedi l’Art. 19 Legge Notarile – Art. 19 1° comma che prevede:
” Il Consiglio Nazionale del Notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per tutti i notai, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio Nazionale del Notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio Nazionale del Notariato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 26 febbraio di ciascun anno. L’impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia (Comma modificato dall’art. l, comma 1, comma 139, lett. e), n. l, L 28 dicembre 2015, n. 208).
Perché mai il cittadino che ha subito un danno dovrebbe essere tutelato e protetto dall’assicurazione se l’autore del fatto dannoso è un notaio pensionato dopo il 2018 e non un notaio pensionato prima. Il danno è comunque derivato “dall’attività notarile”.
Non dobbiamo dimenticare che le precedenti polizze di assicurazione stipulate dal Consiglio Nazionale del Notariato prevedevano una copertura postuma decennale perché si riteneva che con il decorso del decennio dalla cessazione dell’attività si sarebbe verificata la prescrizione di ogni eventuale azione di responsabilità nei confronti del Notaio.
Il recente orientamento giurisprudenziale che ho sopra richiamato rende invece possibile intentare azioni di responsabilità nei confronti dei Notai praticamente senza limiti temporanei e pertanto è giusto e doveroso che il Consiglio Nazionale del Notariato provveda ad adeguare la copertura assicurativa di tutti i Notai andati in pensione a questo nuovo orientamento giurisprudenziale, prevedendo quindi per tutti Notai già andati in pensione una copertura assicurativa illimitata nel tempo, in sintesi: i cittadini verrebbero garantiti da eventuali danni derivanti dall’attività dei Notai (qualunque sia il tempo in cui si è verificato il fatto dannoso) e tutti i Notai andati in pensione sia prima che dopo il o Maggio 2018 avrebbero uguali tutele.
Quanto al rischio assicurativo derivante da tale estensione della polizza si possono fare le seguenti considerazioni:
- i Notai già andati in pensione nel decennio anteriore al 0 Maggio 2018 hanno già una copertura assicurativa postuma decennale, per i Notai invece andati in pensione prima del decennio il rischio per eventuali azioni di responsabilità è comunque piuttosto contenuto.
Il gruppo dei Notai andati in pensione prima del Maggio 2018 è di circa 2.700 soggetti.
E’ necessario ovviamente un confronto con il broker per determinare il premio e altri aspetti tecnici ed economici (franchigia e massimale e possibilità di variarli in diminuzione e in aumento) avendo il consenso della compagnia AIG.
Il premio – in una previsione da verificare – indicato dal broker potrebbe essere di 1.500.000,00-1.700.000,00 Euro da versare come premio unico comprensivo delle imposte di legge ma rateizzabile.
Non ritengo percorribile la strada di richiedere il pagamento del premio alla Cassa Nazionale del Notariato che non potrebbe inserire il pagamento “del maggior premio” tra le proprie spese istituzionali assistenziali stante la competenza del Consiglio Nazionale del Notariato.
Ti faccio altresì osservare altresì che secondo il parere di autorevoli giuristi da me interpellati sarebbe opportuno, per evitare contenziosi, che l’art. 6 della polizza collettiva attuale venisse modificato prevedendo che sia la polizza obbligatoria collettiva del Consiglio Nazionale del Notariato a rispondere a primo rischio mentre la polizza (facoltativa) individuale stipulata da ciascun Notaio dovrebbe rispondere a secondo rischio (oltre il massimale della polizza collettiva).
Il comma 2 dell’Art. 19 Legge Notarile prevede che: “Nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
Ti ringrazio per la tua attenzione e ti invio cordiali saluti.
Il Presidente
(A.S.N.N.I.P.)
Paolo Pedrazzoli