Corte Costituzionale: illegittima la riduzione dell’aliquota percentuale della pensione di reversibilità

La Corte costituzionale con sentenza depositata il 14 luglio 2016 n. 174, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, che riduceva l’aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite quando il dante causa, al momento del matrimonio, aveva un’età superiore ai settant’anni e il coniuge era più giovane di almeno vent’anni.

L’Illegittimità costituzionale della norma è stata dichiarata per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto essa viola i principi costituzionali che tutelano:

  • l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa (articoli 36 e 38 della Costituzione) 
  • il perdurare del vincolo di solidarietà coniugale (intento solidaristico) ;
  • il principio di ragionevolezza, in quanto la ratio della misura restrittiva risiede nella presunzione (in termini assoluti, con esclusione della prova contraria) che matrimoni di tal fatta traggono origine da l’intento di frodare le ragioni delle dell’erario; presupposto questo fortemente dissonante rispetto all’evoluzione del costume sociale e all’allungamento delle aspettative di vita
  • il principio di uguaglianza (art.3), perché la norma opera a danno del solo coniuge superstite più giovane e si applica esclusivamente nell’ipotesi di una considerevole differenza di età tra i coniugi.

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=174#

 

Si riporta il testo della norma su citata:

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.