Il Presidente ASNNIP scrive alla Cassa

Il dott. Paolo Pedrazzoli nel gennaio 2020 ha inoltrato al Presidente della Cassa Nazionale del Notariato la seguente comunicazione.

Il Consiglio Direttivo dell’A.S.N.N.I.P. ha deliberato in data 28 novembre 2019 di proporre al Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato la richiesta di modificare l’Art. 22 del Regolamento di Previdenza eliminando l’attuale criterio che subordina la perequazione delle pensioni all’indice I.S.T.A.T. alla comparazione in positivo con la variazione delle entrate contributive dell’anno precedente.

Si mantiene peraltro non solo l’esclusione dell’adeguamento I.S.T.A.T. quando le uscite previdenziali siano pari o superiori alle entrate contributive, ma altresì la facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Cassa di escludere, con parere motivato, l’adeguamento I.S.T.A.T. per esigenze di equilibrio del proprio bilancio.

La richiesta trae la propria motivazione dalla considerazione che – in presenza di indici I.S.T.A.T. positivi – con l’attuale criterio, anche una minima variazione in negativo delle entrate contributive, pur mantenendosi un consistente avanzo nella gestione previdenziale, esclude l’adeguamento I.S.T.A.T.

Si espongono al riguardo i dati relativi agli esercizi 2014 – 2015 – 2016 – 2017 e 2018 per entrate contributive, spese per prestazioni previdenziali, saldi di gestione previdenziale, avanzi di esercizio.

BILANCIO CONSUNTIVO 2014
Totale contributi € 253.119.446
Prestazioni correnti previdenziali € 198.405.445
Saldo della gestione previdenziale € 54.714.001
Avanzo economico di esercizio € 16.719.085

BILANCIO CONSUNTIVO 2015
Totale contributi € 264.593.084
Prestazioni correnti previdenziali € 202.161.667
Saldo della gestione previdenziale € 62.431.417
Avanzo economico di esercizio € 32.436.676

BILANCIO CONSUNTIVO 2016
Totale contributi € 291.721.800 (+ 10,25%)
Prestazioni correnti previdenziali € 204.885.330
Saldo della gestione previdenziale € 86.836.470 (+ 40,31%)
Avanzo economico di esercizio € 55.247.606

BILANCIO CONSUNTIVO 2017
Totale contributi € 289.298.309 (- 0,83%)
Prestazioni correnti previdenziali € 206.692.463
Saldo della gestione previdenziale € 82.605.466
Avanzo economico di esercizio € 22.475.400

BILANCIO CONSUNTIVO 2018
Totale contributi € 294.027.441 (+ 1,63%)
Prestazioni correnti previdenziali € 208.371.240
Saldo della gestione previdenziale € 85.656.201 (+ 3,62%)
Avanzo economico di esercizio € 19.871.467

Si richiamano altresì gli indici I.S.T.A.T. di adeguamento pensioni dal 2014 al 2019
2014 + 1,1%
2015 + 0,2%
2016 + 0,0%
2017 + 0,0%
2018 + 1,1%
2019 + 1,1%

Si evidenzia che con l’applicazione dell’attuale criterio dell’Art. 22 Regolamento di Previdenza solo nel 2019 si sono verificate le condizioni che hanno reso possibile l’adeguamento delle pensioni all’indice I.S.T.A.T. (+1,1%).

Si fa osservare che l’ultimo adeguamento delle pensioni all’indice I.S.T.A.T. anteriore al 2019 risale al luglio 2010 e che dal luglio 2011 al luglio 2019 il potere di acquisto, secondo il modello di calcolo elaborato dall’I.S.T.A.T., ha avuto la rivalutazione (indice F.O.I. prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – coefficiente di rivalutazione monetaria) nella misura del 6,90%.

Si richiama altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 che ha affermato in modo inequivocabile il seguente principio: “la funzione del meccanismo di perequazione dei trattamenti di quiescenza risiede – da un lato – nell’esigenza di salvaguardare, attraverso la rivalutazione automatica del loro importo agli incrementi del costo della vita registrati dall’I.S.T.A.T., il diritto dei pensionati a conservare il potere di acquisto delle loro pensioni a fronte di fenomeni inflazionistici e – dall’altro – di assicurare nel tempo il rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (artt. 36 e 38 Cost.)”.

Il principio di perequazione delle pensioni all’indice I.S.T.A.T. è applicato dai Regolamenti di Previdenza delle altre Casse di Previdenza dei liberi professionisti.

Cito in via esemplificativa:

INARCASSA, ENPAM, Cassa Forense, Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Geometri, INPGI.

Si richiede la modifica dell’Art. 22 adottando il seguente testo:

Art. 22 – Pensione Rivalutazione

  1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1° luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
  2. Gli importi delle pensioni e la percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.
  3. La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994.
  4. In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno.
  5. Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata per esigenze di bilancio, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica.

L’Associazione resta in attesa di una risposta alla richiesta su esposta.

Cordiali saluti.

Il Presidente A.S.N.N.I.P.
Paolo Pedrazzoli