Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza: la sezione che riguarda il notariato. Versione del 20 febbraio 2015.

Articolo 27.

(Misure per la concorrenza nel notariato)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, le parole «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali» sono soppresse;

b) all’articolo 26, comma 2, le parole: «in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovarsi la sua sede notarile» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio della Regione in cui trovasi la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

c) il comma 2 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell’articolo 26.».

d) all’articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137». 16

 

Articolo 28.

(Accesso al notariato)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: “tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” sono soppresse.

 

Articolo 29.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo)

1. 1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

 

Articolo 30.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. Al comma 2 dell’articolo 2463-bis Codice Civile, dopo le parole «deve essere redatto per atto pubblico» sono aggiunte le parole «o per scrittura privata».

2. Al medesimo articolo 2463-bis Codice Civile, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Se l’atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro venti giorni depositarlo per la sua iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329, numero 3).».

 

Articolo 31.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, oppure, anche in deroga all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga all’articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 28 dicembre 2000, n. 340, ed 17all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedano l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, firmati digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell’assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all’esecuzione dell’adempimento, attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato ed allegato alla domanda.

4. L’atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie d’affari e di disbrigo pratiche o comunque denominati, accreditati presso la Camera di commercio, presso cui effettuano l’adempimento, tramite la modulistica d’accreditamento approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l’accreditamento necessario ai sensi del comma 4, i soggetti richiedenti non devono essere interdetti inabilitati, o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come confluiti nell’articolo 86, commi 2 e 5, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le agenzie per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le Camere di commercio che ricadono nell’ambito territoriale per il quale l’agenzia ha ottenuto l’accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159. I soggetti che si servono dell’agenzia per le imprese, rilasciano l’atto di rappresentanza in forma olografa, e l’atto è conservato dall’agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l’adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi possono delegare, con atto sottoscritto con firma autografa, a norma dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ciascuno di essi, un qualunque membro all’esecuzione dell’adempimento stesso. L’atto di conferimento di rappresentanza è, trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

 

Articolo 32.

(Interpretazione autentica in materia di abrogazione del divieto di svolgimento in forma associata di attività professionali)

1. In applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della (legge) medesima (legge n. 266 del 1997) , tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.”

2. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è abrogato

 


 

Torna su