La prescrizione dell’illecito disciplinare è interrotta da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento.
In un giudidizio avverso la decisione di una Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina che aveva ritenuto un notaio responsabile di illecito disciplinare per violazione dell’art. 47 D.P.R. 380/2001, avendo stipulato un atto nullo, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 29906/2018, ha avuto modo di chiarire gli effetti delle sentenze di condanna, emesse nel corso del procedimento disciplinare, sulla prescrizione quinquennale dell’illecito.
La Corte, ha richiamato una pecedente sentenza, emessa in sede penale, la quale aveva affermato il principio che ogni sentenza di condanna, in ogni grado del procedimento, costituendo riaffermazione della persistenza dell’interesse punitivo dello Stato, abbia effetto interruttivo della prescizione, e che si debbano considerare sentenze di condanna ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione anche quelle confermative o modificative dell’entità della pena e quindi anche quelle di rimessione alle corti di merito.
Sulla base dello stesso principio dell’interesse punitivo dello Stato, si erano ritenute interruttive della prescrizione, ricorda la Corte, anche sentenze nulle in quanto cassate.
Sempre in omaggio allo stesso principio la richiamata interpretazione in sede penale puo essere estesa, secondo la sentenza citata, “all’istituto della prescrizione dell’illecito disciplinare, alla luce delle evidenti analogie esistenti tra la stessa e l’omologa causa di estinzione del reato prevista dall’art.160 c.p.”
In allegato il testo della sentenza (omessi i riferimenti personali e territoriali).