Incarichi a titolo gratuito ammissibili, secondo il T.A.R. del Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la sentenza n. 03015/2019 ha riconosciuto la legittimità della prestazione di consulenze a titolo gratuito a favore della Pubblica Amministrazione.

In un precedente articolo abbiamo riportato la notizia pubblicata dal quotidiano online Huffington Post della pubblicazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze di un “Avviso … di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito” manifestando le più ampie riserve in merito, ritenendo che con tale avviso si violassero le norme che sanciscono il principio dell’equo compenso ed anche l’art. 36 della Costituzione che garantendo ad ogni lavoratore “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” conferisce dignità costituzionale a quel principio.

Ora apprendiamo che le nostre riserve erano infondate.

La decisione del TAR è derivata dal ricorso presentato da un avvocato che oltre a sollevare specifiche impugnazioni di diritto amministrativo ha contestato il carattere gratuito dell’incarico (che è quello che qui interessa).

Il ricorrente, in proposito, sostiene che:

  • per come è formulato l’Avviso del Ministero si può affermare che la prestazione richiesta abbia carattere professionale e come tale riconducibile al contratto d’opera intellettuale;
  • quindi ad essa sono applicabili l’art. 36 della Costituzione nonché la disciplina sull’equo compenso che escludono la possibilità di stipula di un contratto professionale a titolo gratuito tra un professionista e la Pubblica Amministrazione;
  • la legge di bilancio 2018, ai commi 487 e 488 dell’art. 1, nell’estendere a tutti i lavoratori autonomi una norma originariamente prevista per i soli avvocati, introduce la presunzione juris et de jure, di non equità dei compensi inferiori ai parametri di riferimento dei compensi professionali previsti dalle apposite tabelle ministeriali;
  • altre pronunce di Tribunali Regionali Amministrativi (della Campania e della Calabria) hanno deciso che la gratuità delle prestazioni professionali non è compatibile con l’obbligo dell’equo compenso che grava anche sulla Pubblica Amministrazione con la conseguente illegittimità del bando che le prevede.

In conseguenza il ricorrente denuncia l’Incostituzionalità di un compenso pari a zero e senza alcun rimborso di spese, nonché la sua irragionevolezza e sproporzione rispetto alla complessità e qualità dell’attività richiesta e la conseguente lesione del decoro e del prestigio del professionista.

Il TAR del Lazio ritiene, invece, che:

  • nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto di prestazioni di consulenza a carattere gratuito;
  • la disciplina dell’equo compenso non osta ad una prestazione professionale gratuita perché esso “deve intendersi nel senso che [solo – n.d.r.] laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa essere che equo”. [altro che “loico”! – n.d.r.];
  • nulla vieta al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, nemmeno al Codice Deontologico, di prestare la propria consulenza a titolo gratuito [questo è assolutamente vero ed è il difetto (in questa rubrica già segnalato) dell’equo compenso, rispetto ad un regime tariffario obbligatorio – n.d.r.];
  • egli può, invece, trarre vantaggi di natura diversa in termini di arricchimento professionale e del curriculum vitae.

E meno male che per questo vantaggio non sia dovuto un compenso dal professionista alla Pubblica Amministrazione!