Si discute oggi sulla necessità che il ruolo del notaio, nella società contemporanea (ricca di convulsioni finalizzate, tutte, a grandi e piccoli cambiamenti), muti, per adeguarsi allo spirito dei tempi.
Si muove dalla premessa che la figura del notaio ha avuto, nei tempi passati, un’evoluzione continua: dall’antico notaio “ordinante della civitas”, si è passati al notaio autore dell’impianto pattizio che disciplina un rapporto contrattuale concreto, e poi al notaio garante di legalità.
Si conclude dicendo: il ruolo muterà ancora.
Non si pone certamente in questa linea la profonda innovazione legislativa, che si propone di introdurre il cosiddetto D.D.L. sulla Concorrenza; precisiamo questo, perché l’attribuzione di funzioni e competenze notarili al di fuori del notariato – prevista dal menzionato D.D.L. – avrà certamente ripercussioni all’interno della categoria: a lungo termine, si intenderanno i compiti e le attività notarili, in modo diverso da come si sono intesi finora, senza nessun aggancio alle concezioni a tutt’oggi lievitate e sedimentate.
L’evoluzione seguirà altro percorso.
La figura del notaio, anche se mutata, nel corso dei decenni, ha avuto sempre una forte caratterizzazione, che l’ha fatta distinguere da tutte le altre figure professionali, e che ha generato un profilo storico, arricchito via via nel tempo da riconoscimenti di competenze e attribuzioni sempre nuove e interessanti.
La forte caratterizzazione è scaturita dalla specificità delle funzioni sempre attribuite alla categoria e soprattutto dalla esclusività di queste funzioni in quasi tutti i campi di operatività: tralasciando i tempi remoti, e prescindendo dalla materia testamentaria, basti ricordare che, della materia contrattuale per il trasferimento dei beni immobili, e dei necessari conseguenti adempimenti presso i Registri pubblici e gli uffici connessi, si è sempre solo ed esclusivamente occupato il notaio.
Questo è avvenuto, non per ragione di privilegio riconosciuto al medesimo (considerati i gravosi carichi di responsabilità che ne sono a lui derivati, a protezione dell’utenza, è fuor di luogo accennare a privilegi), ma per dar vita ad un sistema di totale affidabilità nella circolazione dei beni (immobili), di qualsiasi valore e natura, attraverso una veicolazione univoca e non policentrica dei trasferimenti dei diritti relativi.
Il sistema di cui sopra ha consentito omogeneità delle prestazioni, nonché contenimento dei costi per l’utenza, che si è trovata di fronte ad un professionista in posizione di terzietà nei confronti di entrambe le parti, non bisognevoli di consulenza alcuna.
L’esclusività della funzione ha rappresentato quindi un valore aggiunto nel quadro generale dell’assetto concernente la certezza dei diritti e la sicurezza delle contrattazioni (garantita, fra l’altro, dalla verifica della legalità preventiva) ed è ormai oggi punto di arrivo di un lungo percorso, dal quale non ci si può allontanare senza fare danni a tutto il sistema. Certo, oggi, c’è necessità di tener conto dell’ampio “contesto europeo” nel quale si deve muovere l’operatore giuridico, ma solo tener conto di tale contesto, cogliendo, a livello legislativo, le nuove e tante sensibilità legate alle tradizioni storiche, sociali, politiche dei vari paesi del vecchio continente.
Ma nulla di più. Non c’è bisogno di ritoccare i punti saldi fin qui faticosamente realizzati (come, ad esempio, l’esclusività della funzione notarile) e far perdere la profilatura professionale fondamentale al notaio, che può arrecare solo benefici e vantaggi all’utenza.
Solo in questo ristretto ambito il ruolo del notaio può cambiare per adeguarsi allo spirito dei tempi. Oggi il diritto “non è più solo normazione”, come ha sostenuto acutamente qualcuno, ma “ordine sistemico finalizzato a sviluppare efficienze”, e le efficienze si sviluppano, facilmente, potenziando quel che è già avanzato e qualificato.
Il notaio, funzionalmente, non è tanto il titolare di un ufficio che assicura un servizio, ma soggetto (come autorevolmente affermato) che “produce legalità” e, come “produttore di legalità”, deve entrare a far parte di quella schiera di “specialisti” che le categorie professionali devono possedere, specie in tempo di crisi, perché le categorie medesime possano dare un contributo pieno alla ripresa del paese.
Nella veste suddetta, l’operatore giuridico, oggi, deve essere non solo un ottimo conoscitore delle norme, ma anche un sapiente e illuminato interprete delle stesse, considerato che l’ambito di operatività per tutti, attualmente, è un mercato sempre più aperto e allargato, sotto pulsioni di continue novità, mercato che il diritto deve poter dominare.
A conclusione di questo scritto si può dire che, comunque, un mutamento, come quello che si prospetta legislativamente per il notariato, col D.D.L. Concorrenza, avrebbe forse vita breve: ripetendo quanto è stato di recente affermato con riferimento ad altre situazioni, la Storia è un “cimitero di cambiamenti falliti”.
Difatti, nelle sedi appropriate, non si tiene mai conto di quella grande verità da cui partiva G.B.Vico (l’illuminista napoletano) e cioè la necessità della ricerca di una legge immutabile ed “eterna” negli accadimenti umani; nel nostro caso questa legge esiste ed è di facile intuizione: i cambiamenti importanti, per essere duraturi, devono rappresentare l’epilogo di una maturazione automatica di processi spontanei e non frutto di un’imposizione dall’alto.
Solo così, una qualsiasi evoluzione storica resta nel solco della tradizione e non si avviano meccanismi di disgregazione di assetti positivamente consolidati.
Luigi Bonofiglio
Notaio in pensione