La Corte Costituzionale rende giustizia alle Casse privatizzate

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7/2017 (ma datata 22 novembre 2016) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Stato e trae origine dall’appello della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza sopra citata e da due iscritti alla Cassa in proprio, proposto contro la sentenza del Tar Lazio – Roma n. 6103 del 18 giugno 2013, che aveva rigettato il ricorso avverso i provvedimenti applicativi dell’art. 8 cit.

 

La norma censurata impone alle amministrazioni pubbliche, di adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi, e di riversare annualmente i risparmi di spesa, così conseguiti, al bilancio dello Stato 1) e che le Casse di previdenza privatizzate, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono comprese nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto annualmente dall’ISTAT, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

La Corte, ricorda che:

“L’elenco delle amministrazioni pubbliche appartenenti al conto economico consolidato previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, … è stato istituito in attuazione di precisi obblighi comunitari … ai sensi del regolamento CE n. 2223/96, modificato dal Regolamento UE 549/2013” il quale “è servente alla definizione delle politiche dell’Unione europea ed al monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell’Unione economica e monetaria (UEM), i quali «richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell’economia e l’evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione»”

Le casse previdenziali privatizzate sono classificate, secondo l’allegato “A” del regolamento UE n. 549/2013, nel  sotto-settore S.1314, afferente agli «Enti di previdenza e assistenza sociale» 2.117), il quale «comprende le unità

istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali che rispondono ai seguenti due criteri:

  1. in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;
  2. le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro».

a differenza della maggior parte degli enti pubblici e dei soggetti inseriti nell’elenco, le Casse privatizzate non godono di finanziamenti pubblici che – anzi – sono vietati dalla legge istitutiva art. 1, comma 3, d.lgs. n. 509 del 1994).

 

Nel merito ha ritenuto che:

la scelta di privilegiare, attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale rispetto alla garanzia, per gli iscritti alle casse privatizzate, di vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni previdenziali non è conforme né al canone della ragionevolezza, né alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa, garantita dall’art. 38 Cost., né al buon andamento della gestione amministrativa della medesima;

Sotto il profilo della ragionevolezza, l’art. 3 Cost. risulta violato per l’incongrua scelta di sacrificare l’interesse istituzionale della CNPADC ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale.”

la compressione di un principio di sana gestione finanziaria, come quello inerente alla natura mutualistica degli enti privatizzati di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, non risulta proporzionato all’alternativa di assicurare un prelievo generico a favore del bilancio dello Stato.”

Mentre l’interesse della CNPADC è specificamente riferibile alla missione istituzionale di gestire ed assicurare nel tempo le prestazioni previdenziali agli associati, quello dello Stato è … circoscritto alla generica copertura del complesso della spesa.

Nella ponderazione delle due finalità non appare ragionevole il sacrificio – a beneficio di un generico interesse dello Stato ad arricchire, in modo peraltro marginale, le proprie dotazioni di entrata – di quella della CNPADC, che è collegata intrinsecamente alla necessaria autosufficienza della gestione pensionistica.”

nella manovra di finanza pubblica il contestato prelievo assume valore neutro, dal momento che il saldo complessivo delle risorse disponibili nel consolidato pubblico risulta invariato

Il contestato “prelievo costituisce una scelta autonoma del legislatore statale (consistente nel trasferimento di risorse

della CNPADC al proprio bilancio), del tutto distinta dall’adempimento degli obblighi di riduzione della spesa concordati in sede europea.”

Mentre “non può essere disconosciuta la possibilità per lo Stato di disporre, in un particolare momento di crisi economica, un prelievo eccezionale anche nei confronti degli enti che … sostanzialmente si autofinanziano attraverso i contributi dei propri iscritti, non è invece conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e continuativo:”

 

Sotto il profilo del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., non può essere ignorato che la riforma avvenuta in attuazione del portato normativo del d.lgs. n. 509 del 1994, è ispirata dall’esigenza di percorrere una strada alternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione «generalista» della previdenza dei dipendenti pubblici rappresentata dal sistema INPDAP, ora accorpato all’INPS” strada che consiste sostanzialmente nell’autonomia finanziaria comportante l’assoluto divieto di contribuzione da parte dello Stato, … la previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità

nell’erogazione delle prestazioni

Pertanto “la seconda parte (dell’art. 1, comma 3 – n.d.r) – nel destinare detto risparmio all’Erario – collide anche con l’art. 97 Cost., in quanto sottrae alla CNPADC risorse intrinsecamente destinate alla previdenza degli iscritti” in quanto l’astratta configurazione della norma, “aggredisce, sotto l’aspetto strutturale, la correlazione contributi-prestazioni

 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e di altre qui non riportate, la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.”

 

  1. ” … Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.”

 

Si riporta qui e in allegato il testo della sentenza richiamata nell’articolo.

2017_07_conferimeto_erartio_risparmi_spesa.pdf