Intervento del Presidente dell’Associazione Sindacale Nazionale Notai in Pensione — PEDRAZZOLI PAOLO
Saluto a tutte le Autorità alle colleghe e colleghi da parte dell’A.S.N.N.I.P.
Il contenimento degli effetti della pandemia e la ripresa delle attività economiche (produttive e commerciali) che hanno permesso di riportare il PIL ad un livello addirittura superiore alle aspettative hanno consentito nel 2021 di migliorare il gettito repertoriale e di mantenere quindi un livello di contribuzione che rimarrà in linea con quello del 2019.
Deve peraltro riconoscersi che nonostante i gravi problemi portati dalla pandemia anche nel 2020 i risultati di esercizio della Cassa Nazionale del Notariato hanno garantito la regolare erogazione delle prestazioni pensionistiche, delle indennità, degli interventi di integrazione con avanzi positivi di gestione e prudenziali accantonamenti per fondi rischi.
Per essere più precisi e guardando ” i fondamentali” del nostro bilancio nel 2020 la Cassa Nazionale del Notariato ha mantenuto un saldo positivo di gestione corrente di 46.029.910 un saldo di gestione patrimoniale (al netto delle indennità) di 429.938 (sono stati pagati 42.000.000 di indennità) e ha chiuso con un avanzo di esercizio di 38.208.000.
Nel 2021 si può ipotizzare di tornare ai livelli del 2019 (ante COVID) con un ampio saldo positivo di gestione corrente.
Il Patrimonio che a fine 2020 è di 1.635.000.000 è ben al di sopra del limite delle 5 annualità di prestazioni.
La tendenza in atto conferma che siamo in una situazione di equilibrio e di sostenibilità, che unitamente alla polizza sanitaria e alla polizza di responsabilità civile ora estesa anche a tutti i pensionati offre un quadro di welfare per la categoria soddisfacente.
In questa situazione la Cassa Nazionale del Notariato, tenuto conto delle nuove prospettive di vita di uomini e donne e delle osservazioni fatte dagli Organi di Controllo sull’ammontare delle indennità corrisposte a fine esercizio, ha proposto modifiche statutarie e di regolamento che saranno oggetto di discussione nella prossima Assemblea dei Rappresentanti con le quali sono state prospettati innalzamenti per limiti di età, per anni di esercizio e anni di contribuzione e si è stabilito un nuovo parametro massimo di calcolo per l’indennità (passato da 10.020,25 a 6.228,06).
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Pensionati ha preso in esame le suddette proposte e sulla base delle argomentazioni esposte dal CdA della Cassa Nazionale del Notariato nel documento di accompagnamento ha ritenuto di esprimere parere favorevole al complesso delle proposte considerando che anche a fronte di un adeguamento alle nuove prospettive di vita vi è peraltro la possibilità per il Notaio che intende cessare prima dall’esercizio delle funzioni di percepire la pensione dopo soli 33 anni di esercizio sia pure con una proporzionale riduzione della stessa.
Quanto al limite di parametro per il calcolo dell’indennità fatta salva la gradualità della sua applicazione (per chi è ora in esercizio) esso per i futuri Notai troverà applicazione solo se vi sarà un costante e considerevole aumento del repertorio medio nazionale.
Non è stata invece proposta dalla Cassa Nazionale del Notariato e che pure è stata più volte richiesta dall’A.S.N.N.I.P. la modifica dell’Art. 22 del Regolamento relativo all’indicizzazione ISTAT delle pensioni di cui l’ultimo è risalente al 2011.
Gli osservatori e i commentatori economici danno per certo che si sia già avviato un fenomeno di inflazione che raggiungerà nei prossimi mesi dell’anno prossimo un livello tra il 4,5% e il 5%.
Fenomeno derivante dal forte aumento dei costi delle materie prime e soprattutto di gas ed energia che inciderà in particolare sull’indice FOI dell’ISTAT.
In passato prima della modifica dell’Art. 22 nel testo attuale, avvenuta con il Ministro Fornero, l’Art. 22 stabiliva:
Art. 22 – Pensione Rivalutazione
- Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1° luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
- Qualora la variazione percentuale dell’indice di cui al comma precedente sia inferiore alla variazione percentuale della media dei contributi versati alla Cassa nel triennio precedente, gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alla media dei due indici.
- La variazione percentuale dell’indice rilevato dai contributi di cui al comma 2 è determinata sulla base della media delle variazioni percentuali, rispetto all’anno precedente, dei contributi versati dai Notai in ciascuno dei tre anni solari anteriori a quello da cui ha effetto l’aumento, ripartiti per il numero dei Notai che risultano iscritti a ruolo alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni presi a riferimento.
- La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica”.
Il nostro sistema previdenziale prevedeva quindi un meccanismo di perequazione all’indice ISTAT; addirittura nel caso in cui la variazione ISTAT fosse stata inferiore alla media delle contribuzioni gli importi delle pensioni venivano aumentati in proporzione alla media dei due indici.
L’aumento ISTAT era comunque garantito fatto salvo solo l’ultimo comma dell’Art. 22 per cui il Consiglio di Amministrazione poteva con delibera motivata, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi.
Il Consiglio di Amministrazione poteva, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica.
L’attuale Art. 22 disciplina l’adeguamento nel seguente modo (nella modifica proposta) dalla Cassa Nazionale del Notariato:
“Articolo – 22 Pensione Rivalutazione
- Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo del 1°Luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
- La variazione percentuale dell’indice ISTAT va comparata con la variazione percentuale, da calcolarsi su base annua, della media individuale dei contributi versati alla Cassa nell’anno precedente e tra i due parametri viene applicato quello che dà luogo alla variazione inferiore.
- La variazione dell’indice dei contributi di cui al 2° comma è determinata comparando la media individuale dei contributi dell’anno precedente con quella del secondo anno antecedente, calcolata sul numero dei Notai indicati in tabella al 31 dicembre, a parità di aliquota, senza tenere conto delle variazioni di aliquota contributiva eventualmente intervenute nel periodo.
In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno. - La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica”.
L’Associazione Sindacale Nazionale Notai In Pensione (A.S.N.N.I.P) ha più volte richiesto di modificare l’Articolo 22 del Regolamento di Previdenza con l’applicazione alle pensioni dei Notai dell’indice ISTAT eliminando l’attuale criterio che subordina la perequazione delle pensioni all’indice ISTAT a due condizioni: che sia in positivo l’indice ISTAT e sia altresì positivo la variazione delle entrate contributive dell’anno precedente.
La richiesta trae la propria motivazione dalla considerazione che – in presenza di indici ISTAT positivi – con l’attuale criterio, anche una minima variazione in negativo delle entrate contributive, pur mantenendosi un consistente avanzo nella gestione previdenziale, esclude l’adeguamento ISTAT.
Si propone la modifica dell’Art. 22 del Regolamento di Previdenza adottando il seguente testo:
“Art. 22 – Pensione Rivalutazione
- Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1° luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
- Gli importi delle pensioni e la percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.
- La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti perla relativa approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. N. 509/1994.
- In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno.
- Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata per esigenze di bilancio, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica”.
Si manterrebbe quindi non solo l’esclusione dell’adeguamento ISTAT quando le uscite previdenziali siano pari o superiori alle entrate contributive ma altresì la facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Cassa di escludere, o limitare, con parere motivato, l’adeguamento ISTAT per esigenze di equilibrio del proprio bilancio.
La richiesta trae la propria motivazione dalla considerazione che – in presenza di indici ISTAT positivi – con l’attuale criterio, anche una minima variazione in negativo delle entrate contributive, pur mantenendosi un consistente avanzo nella gestione previdenziale, esclude l’adeguamento ISTAT.
Si richiama altresì la sentenza della Corte Costituzionale N. 70/2015 che ha affermato in modo inequivocabile il seguente principio:
“la funzione del meccanismo di perequazione dei trattamenti di quiescenza risiede – da un lato – nell’esigenza di salvaguardare, attraverso la rivalutazione automatica del loro importo agli incrementi del costo della vita registrati dall’ISTAT, il diritto dei pensionati a conservare il potere di acquisto delle loro pensioni a fronte di fenomeni inflazionistici e – e dall ‘altro – di assicurare nel tempo il rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (artt. 36 e 38 Cost.)”.
Il principio di perequazione delle pensioni all’indice ISTAT è applicato dai Regolamenti di Previdenza delle altre Casse di Previdenza dei liberi professionisti. Cito in via esemplificativa: INARCASSA, ENPAM, Cassa Forense, Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Geometri, INPGI.
Auguro a tutti buon lavoro.
Il Presidente A.S.N.N.I.P
Paolo Pedrazzolì