Intervento del Presidente dell’Associazione Sindacale Nazionale Notai in Pensione – PEDRAZZOLI PAOLO
Saluto a tutte le Autorità
Ai Nostri Presidenti di Consiglio e di Cassa
Alle colleghe e ai colleghi
Il Sindacato che rappresento ha costatato con soddisfazione che in questi anni nei quali è esplosa la pandemia e sono emerse le tensioni internazionali, sia da parte del Consiglio Nazionale del Notariato sia da parte della Cassa Nazionale del Notariato sono state mantenute due importanti misure di tutela della categoria, la polizza assicurativa di responsabilità civile e la polizza assicurativa di malattia con estensione ai pensionati a condizioni particolarmente favorevoli sia in sede di concreta applicazione sia dal punto di vista economico.
Per quanto riguarda la polizza di responsabilità civile ricordo al Presidente Biino di tenere alta l’attenzione e l’impegno a sollecitare una proposta legislativa che possa porre fine all’incertezza e ai pericoli derivanti dall’orientamento della Cassazione che fa decorrere i termini prescrizionali dal momento in cui si ha conoscenza del fatto dannoso e non invece da quando questo si è verificato.
Raccomando al Presidente del Consiglio Nazionale di cercare un accordo con la compagnia di assicurazione al fine di eliminare nella polizza responsabilità civile la distinzione tra Notai andati in pensione dopo il 1° Maggio 2018 e Notai andati in pensione prima di tale data prevedendo che la polizza dia a tutti i pensionati “senza alcuna limitazione temporale” la copertura assicurativa mentre ora per i pensionati prima del 1° maggio 2018 la copertura è limitata alla vigenza della polizza, fatta salva la precedente copertura decennale.
Per quanto riguarda la polizza malattia considero nell’attuale situazione un successo il suo rinnovo alle condizioni economiche proposte ed auspico da parte dei Notai sia in esercizio sia pensionati, e in particolare da quest’ultimi, una più ampia adesione, sia nell’interesse di ciascuno di essi sia per quello più ampio dell’intera categoria che potrebbe avere difficoltà per le future gare pubbliche qualora il rapporto premi-rischi fosse negativo.
Venendo al Bilancio 2021 della Cassa del Notariato, i dati complessivi relativi alla situazione patrimoniale e ai risultati della gestione sono chiaramente indicativi del rispetto delle garanzie imposte per legge e di mantenimento di equilibrio e di sostenibilità.
In particolare nella gestione corrente il rapporto tra contributi ammontanti a 334 Mil. e spese per pensioni e assegni integrazione ammontanti a 217 Mil. e spese per prestazioni assistenziali ammonanti a 6 Mil. da un saldo in avanzo per 111 Mil..
La gestione patrimoniale da un saldo in avanzo di 27 Mil..
L’indice di copertura patrimonio netto/ pensioni è pari al 7,69%.
L’avanzo di esercizio passato a riserva-patrimonio ammonta alla rilevante somma di 102 Mil. Anche il raffronto tra i dati dei bilancio consuntivo e quelli corrispondenti del bilancio tecnico sia gestionali sia di patrimonio è certamente positivo. Faccio osservare che sui ricavi lordi della gestione mobiliare pari a 75 Mil. gravano costi fiscali per 18 Mil.. E’ una cifra enorme e sproporzionata; indicativa di una pressione fiscale che trattandosi di risparmi previdenziali non trova giustificazione.
Occorre insistere con le istituzioni per una diminuzione del carico fiscale. E’ una battaglia comune a tutte le Casse.
Richiamo tuttavia l’attenzione su alcuni elementi e aspetti:
- la gestione del patrimonio per la parte composta dai fondi comuni di investimento (Mobiliari, Immobiliari e Private Equity) ha dato un saldo in avanzo di 27 Mil., al netto della fiscalità e della indennità di cessazione; occorre tuttavia considerare che sul risultato ha influito la realizzazione di carattere straordinario di plusvalenze in detto comparto di 27 Mil..
- vi è stata una ulteriore svalutazione dei fondi immobiliari; da una valutazione iniziale (mi riferisco a valori di conferimento dal 2008 in poi) di 470 Mil. la valutazione attuale è scesa a Euro 345 Mil.. Non è questa la sede per una analisi storica della vicenda di questo asset di bilancio.
Questa perdita di valore non deriva tuttavia se non in minima parte da una mobilizzazione, dalla vendita di cespiti che avrebbe comportato comunque incassi di liquidità da reinvestire, ma soprattutto da svalutazione per riallineamenti al NAV.
E’ necessario insistere con le Sgr che gestiscono i fondi per promuovere le alienazioni anche perché le svalutazioni avrebbero dovuto favorire le vendite che invece hanno avuto luogo in modo limitato. I fondi immobiliari rappresentano ancora oggi il 19,93% del patrimonio. Molto bene invece la gestione diretta del patrimonio immobiliare della Cassa che ha effettuato molte dismissioni; merita un elogio chi ha la responsabilità di questa gestione.
Venendo ora ai rapporti tra pensionati e Cassa vorrei sottoporre al Congresso e al CdA della Cassa le seguenti osservazioni:
Preciso che nella tavola rotonda di ieri, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del Pubblico e del Privato, non ho assolutamente voluto proporre una prosecuzione dell’esercizio oltre i 75 anni di età. Volendo invece perseguire la flessibilità in uscita e tutelare nel tempo stesso gli interessi del Notaio e della Cassa la mia Associazione suggerisce la proposta di mantenere ovviamente al Notaio – che abbia maturato i requisiti minimi per la pensione di anzianità (30 anni di esercizio effettivo e 67 anni di età o 30 anni di esercizio effettivo e 35 di contribuzione) – la libertà di uscire o di rimanere prevedendo tuttavia che ove preferisca continuare per tutti gli ulteriori anni di esercizio fino ai 75 la sua pensione venga aumentata non del 2,70% annuo ma di una percentuale maggiore eliminando il limite massimo dei 40 anni per incremento delle pensioni. Il tutto ovviamente attraverso una analisi di fattibilità condotta dall’attuario.
A differenza dell’ultima proposta di modifica di regolamento in materia che prevedeva al fine di evitare uscite anticipate disincentivi, questa proposta prevede incentivi per rimanere in esercizio.
- Art. 22 del Regolamento di Previdenza
L’inflazione in continua e rapida ascesa impone, per mantenere l’adeguatezza della pensione, di rivedere il meccanismo di rivalutazione previsto nell’Art. 22 del regolamento di Previdenza nel testo modificato e adottato nel 2011 (epoca del Governo Monti e Fornero, bilancio attuariale a 50 anni). Come ho già avuto modo di dire e di scrivere l’attuale Art. 22 non consente la rivalutazione delle pensioni se uno dei due indici (indice ISTAT e indice di contribuzione) non è positivo se cioè è pari a zero o negativo. Anche se si è in un contesto favorevole di onorari e contributi (con rilevante avanzo della gestione corrente), una minima differenza in negativo dell’indice di contribuzione impedisce, pur in presenza di una forte crescita dell’inflazione, di rivalutare le pensioni. Del pari anche se l’indice di inflazione è pari a zero o negativo rispetto ad un andamento positivo della contribuzione anche in tale ipotesi non si può rivalutare la pensione.
Vi riporto il testo dell’Art. 22 che è chiarissimo:
Articolo 22 Regolamento di Previdenza
Pensione Rivalutazione
- Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1° luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
- La variazione percentuale dell’indice ISTAT va comparata con la variazione percentuale della media individuale dei contributi versati alla Cassa nell’anno precedente e tra i due parametri viene applicato quello che dà luogo alla variazione inferiore omissis………..
A mio giudizio, anche se dettato a suo tempo da esigenze di garanzia di equilibrio dei bilanci attuariali, l’Art. 22 del Regolamento presenta oggi nella sua rigidità con l’esclusione dell’indice di svalutazione ove l’indice dei contributi sia pari a zero o negativo- profili di incostituzionalità (Sentenza della Corte Costituzionale N. 70/2015).
Ma quale modifica si può proporre?
La soluzione – senza dubbio più semplice nella applicazione , e anche più conveniente per i pensionati – sarebbe quella di applicare l’indice annuo ISTAT (valore annuo medio dell’indice di rivalutazione monetaria).
Questo criterio, sia pure con riferimento ad archi temporali diversi, è applicato dalle principali Casse di Previdenza (tutte ora a regime contributivo): Cassa Forense, ENPAM, Cassa dei Consulenti del Lavoro, Cassa dei Dottori Commercialisti.
Questo era anche il metodo di adeguamento stabilito nel Regolamento di Previdenza previgente che prevedeva tuttavia una media tra l’Indice ISTAT di inflazione e l’Indice dei contributi quando l’Indice ISTAT era inferiore a quello della media dei contributi.
La soluzione che ritengo più equa dovrebbe mantenere sempre un ancoraggio ad entrambi gli indici (inflazione e contributi) adottando un valore medio tra i due indici.
Il testo potrebbe essere il seguente:
“ Art. 22
Pensione Rivalutazione
- Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1° luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
- La variazione percentuale dell’indice ISTAT va comparata con la variazione percentuale della media individuale dei contributi versati alla Cassa nell’anno precedente.
- La variazione dell’indice dei contributi di cui al 2° comma è determinata comparando la media individuale dei contributi dell’ anno precedente con quella del secondo anno antecedente, calcolata sul numero dei notai indicati in tabella al 31 dicembre,a parità di aliquota, senza tenere conto delle variazioni di aliquota contributiva eventualmente intervenute nel periodo; gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alla media dei due indici anche se uno di essi è negativo.
- La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il Consiglio di amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica.
- In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno”.
Rimangono fermi pertanto:
- il limite dell’esclusione di adeguamento qualora i contributi sono inferiori alle pensioni.
- la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione per escludere o limitare l’adeguamento con decisione motivata.
Sul tema della modifica dell’Art. 22 del regolamento l’Associazione chiede di potersi confrontare con il Consiglio di amministrazione della Cassa con la massima disponibilità nell’elaborare le soluzioni più adeguate all’interesse della categoria.
Grazie per l’attenzione.
Auguro a tutti buon lavoro.
Il Presidente
A.S.N.N.I.P.
Paolo Pedrazzoli