No al notaio itinerante

Il notaio non può essere itinerante, ma deve essere presente nel suo studio in orari prefissati.

La Corte di cassazione, con la sentenza 26146 del 30 dicembre scorso, analizza le novità introdotte dalla legge notarile (1/2012) (1) per arrivare ad escludere che questa consenta al notaio, in nome della concorrenza, di recarsi in tutto il territorio del distretto della Corte d’appello per esercitare le sue funzioni presso terzi.

Al contrario la Cassazione sottolinea, come la riforma abbia rafforzato il dovere del professionista di restare radicato nel territorio proprio grazie alla presenza nel suo studio, che va garantita almeno tre giorni prefissati alla settimana.

Nè il via libera ad aprire un ufficio secondario può essere interpretato come la possibilità di esercitare le funzioni andando nel “domicilio” delle società.

La Suprema corte ammette che, per venire incontro ad un bisogno di concorrenza che investe le attività libero professionali, il notaio può ora spostarsi in tutto il territorio della Corte d’appello in cui si trova la sua sede, con un ambito di competenza più ampio del passato.

Non è però venuta meno la pubblica funzione che impone il collegamento notaio­-sede.

Il professionista non è libero … di stabilire di volta in volta i giorni in cui sarà presente nel “centro effettivo del suo operato”, ma ha l’obbligo di tenere esposto, in modo visibile al pubblico, un avviso con le ore e i giorni in cui lo studio è aperto e il notaio assiste personalmente.

Il Sole 24 Ore – Patrizia Maciocchi – 07/01/2016 pg. 35

Leggi il testo integrale


(1) Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1

Articolo 12, comma 4

I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: “Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. 

Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa”. [Ndr]

no_al_notaio_itinerante.pdf

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