Fondatore Dott. Antonino Guidotti – Direttore Avv. Alessandro Guidotti
In questo numero
Modifiche al regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà
Perché La cassa non risponde?
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera n° 134/2012 del Consiglio di Amministrazione della Cassa, con la quale è stata apportata una modifica in tema di perequazione delle pensioni, volta ad escludere tale possibilità qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno.
Con successiva nota del 19 febbraio 2013 lo stesso Ministero ha comunicato l’approvazione della delibera n° 167/2012 del Consiglio di Amministrazione delta Cassa, con la quale è stato introdotto il comma 1 bis all’art. 20 del Regolamento per l’attività di Previdenza e Solidarietà.
La nuova nonna è stata introdotta al fine di regolamentare la misura della pensione indiretta e di reversibilità del coniuge superstite nel caso di matrimonio di breve durata, da cui non siano nati figli, contratto dopo il settantesimo anno di età del notaio, da coniugi con una differenza di età di almeno 20 anni; tale norma prevede una misura di pensione ridotta (del 10% in ragione di ogni anno intero di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 anni) rispetto alle fattispecie ordinarie contemplate al comma 1 del medesimo articolo.
Con ulteriore nota del 20 marzo 2013 il medesimo Ministero ha comunicato l’approvazione della delibera n° 135/2012 del Consiglio di Amministrazione della Cassa con la quale è stato introdotto un regime transitorio teso a rendere più graduale l’applicazione dei nuovi requisiti (67 anni di età e 30 anni di esercizio effettivo). A seguito ditali modifiche, gli art. 10, 20 e 22 del Regolamento sono così formulati:
Art. 10 Pensione di anzianità e di inabilità
I. Ha diritto a pensione il Notaio che cessa dall’esercizio delle funzioni:
a) per raggiungimento del limite di età, purché abbia esercitato per almeno venti anni l’attività notarile;
b) per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni;
c) dopo trenta anni di esercizio effettivo fermo restando il requisito di anzianità contributiva che non può essere inferiore a trentacinque anni e che può essere conseguito con le modalità di cui al successivo art. 10 bis, con la ricongiunzione di cui alla L. 5 marzo 1990 n. 45 ovvero con altre modalità previste dalla normativa in materia.
d) dopo trenta anni di esercizio effettivo quando abbia raggiunto sessantasette anni di età
.Norma transitoria:
– anno 2012: per coloro che abbiano fatto richiesta di pensione nel corrente anno valgono i requisiti attuali: 65 anni + 20 di esercizio effettivo;
– anno 2013: per coloro che abbiano fatto richiesta di pensione a far data dal 1/1/2013 valgono i seguenti requisiti: età 66 anni + 25 di esercizio effettivo;
– anno 2014: per coloro che abbiano fatto richiesta di pensione a far data dal 1/1/2014 valgono i seguenti requisiti: età 67 anni + 30 di esercizio effettivo.
Art. 20 Pensioni indirette e di reversibilità – Misura
I. La misura della pensione spettante al coniuge superstite e ai figli del Notaio pensionato, o del Notaio morto durante l’esercizio, è fissata nelle seguenti percentuali della pensione liquidata o che sarebbe spettata al Notaio:
a) coniuge superstite: settanta per cento;
b) coniuge superstite con figli nati dal matrimonio col Notaio: con un figlio: novanta per cento; con due figli o più figli: cento per cento;
c) coniuge superstite (con o senza figli avuti dal matrimonio con il Notaio) e figli di precedente matrimonio del Notaio: cinquantacinque per cento al coniuge superstite e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nella lettera b), da dividersi in parti uguali fra tutti i figli;
d) orfani di entrambi i genitori, in numero di: uno: settanta per cento;due o più: cento per cento;
1 bis. La pensione spettante al coniuge superstite ai sensi del precedente comma è ridotta: nel caso di coniuge superstite di età inferiore di almeno venti anni rispetto a quella del notaio, il cui matrimonio senza prole sia durato meno di 10 anni e sia stato contratto dopo il compimento del settantesimo anno di età del notaio, del 10% in ragione di ogni anno intero di matrimonio mancante rispetto al numero di 10, sino al minimo del 40%.2. Nel caso che venga a cessare il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione con le nonne stabilite nel comma I.
3. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.
4. Nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio trova applicazione l’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la pensione spetta al solo coniuge e l’aumento è concesso in presenza di figli a carico che potrebbero avere autonomo diritto a pensione ai sensi del comma 2 dell’articolo 11. Quando peraltro contro il coniuge superstite sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato, e i figli non risultino essere a suo carico, la pensione è ripartita tra coniuge e figli nelle percentuali stabilite al comma 1, lettera c). Uguale criterio di ripartizione è applicato quando sia stata pronunziata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 10 dicembre 1970, n. 898.
6. La misura della pensione per gli orfani di Notaio maggiori di anni ventisei, per i genitori di Notaio e per i fratelli e sorelle aventi i requisiti indicati nel precedente art. 11 è fissata nelle seguenti percentuali della pensione diretta riconosciuta al dante causa:
a) sino a due aventi lo stesso rapporto di parentela: trenta per cento;
b) per tre aventi lo stesso rapporto di parentela: quaranta per cento;
c) per quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: cinquanta per cento;
d) oltre quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: sessanta per cento.
7. In caso di più aventi diritto, La pensione, nella misura determinata come sopra, è divisa in parti uguali.
8. Qualora il diritto a pensione sia esercitato in tempi diversi dai rispettivi titolari la ripartizione avrà luogo solo dal momento in cui siano state presentate le domande successive. In tal caso fermo restando il disposto dell’articolo 24, il Comitato esecutivo procede alla riliquidazione della pensione a tutti gli aventi diritto.
Art. 22 Pensione Rivalutazione
I. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 10 luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
2. La variazione percentuale dell’indice ISTAT va comparata con la variazione percentuale della media individuale dei contributi versati alla Cassa nell’anno precedente e tra i due parametri viene applicato quello che dà luogo alla variazione inferiore.
3. La variazione dell’indice dei contributi di cui al 2° comma è determinata comparando la media individuale dei contributi dell’ anno precedente con quella del secondo anno antecedente, calcolata sul numero dei notai indicati in tabella al 31 dicembre, a parità di aliquota, senza tenere conto delle variazioni di aliquota contributiva eventualmente intervenute nel periodo. In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno.
4. La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.
8. Il Consiglio di amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica.
Spett.le A.S.N.NLP.,
per conto di mia suocera, vedova di notaio, ho inviato il 12 marzo scorso e sollecitato il 25 marzo scorso le seguenti e-mail all’indirizzo della Cassa Nazionale del Notariato – Previdenza e Assistenza, al fine di chiedere le motivazioni della decurtazione della pensione dal mese di gennaio. Purtroppo non abbiamo ottenuto alcuna risposta per cui mi rivolgo a voi, sperando che possiate darci indicazioni.
Grazie e cordiali saluti.
Milano, 14 aprile 2013
(Lettera firmata)
[N.B. I messaggio citati nella lettera non sono stati riportati perché quello che vogliamo segnalare è la mancata risposta.]
Abbiamo ricevuto copia di una lettera inviata alla CNN e rimasta senza risposta
Spett.le Cassa Nazionale del Notariato – Previdenza e Assistenza
Sono pensionata della Cassa Nazionale del Notariato, ho rilevato che dal mese di gennaio l’importo della pensione che mi è stato accreditato è diminuito di € 154,00 ossia è passato da €2.075,00 a € 1.921,00.
Vorrei sapere le motivazioni ditale diminuzione considerato che anche l’accredito del mese di febbraio presenta la stessa cifra ridotta e pertanto presumo che sia una diminuzione continuativa.
Grazie anticipatamente per la risposta che mi darete.
Cordiali saluti.
Milano, 12 marzo 2013
(Lettera firmata)
Abbiamo informato le nostre corrispondenti del fatto che la decurtazione della pensione del mese di gennaio ed anche dei mesi successivi è dovuta ad una ritenuta fiscale collegata alla stipula della nuova polizza assicurativa sanitaria, il cui premio la Cassa Nazionale del Notariato, sulla scorta del parere di un esperto in materia tributaria, ritiene costituire un benefit a favore di ciascun assicurato (per la quota pro capite), pertanto soggetto a tassazione a carico del beneficiario.