Lettera del Presidente Notaio Paolo Pedrazzoli relativa alla Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile per i Notai Pensionati.
Novara, lì 26 Ottobre 2020
Egr. Dottor
Giorgio MORONI
AON SpA
e p.c.
Al Presidente del
Consiglio Nazionale del Notariato
Notaio Cesare Felice GIULIANI
Al Presidente della
Cassa Nazionale del Notariato
Notaio Francesco Giambattista NARDONE
Al Notaio Francesco GIGLIO
Segretario del Consiglio Nazionale
Al Notaio Mario MARINO
Consigliere Nazionale
Oggetto: POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER I NOTAI PENSIONATI.
Caro Giorgio
mi dispiace di non avere potuto partecipare alla riunione a causa del pericolo di COVID. Riepilogo in breve le considerazioni sul tema.
L’attuale polizza di assicurazione collettiva con vigenza 1° Maggio 2018 / 1° Maggio 2021 prevede una copertura assicurativa per i “Notai già cessati entro le ore 24,00 dell’1 Maggio 2018 o i loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia della presente Polizza, purchè per gli stessi non siano già operanti altre coperture assicurative a contraenza del Consiglio Nazionale del Notariato o della Cassa Nazionale del Notariato” (lettera c) della definizione Assicurati).
Tale clausola, dovrebbe essere ripetuta anche nel rinnovo della polizza che avrà vigenza dal 1° Maggio 2021 al 1° Maggio 2024. Pertanto fino al 1° Maggio 2024 i notai cessati prima del 1° Maggio 2018, sarebbero comunque coperti (alle condizioni di polizza sopra riportate tra virgolette) per eventuali richieste di risarcimento danni.
Se poi nelle nuove polizze di assicurazione collettive stipulate dal Consiglio Nazionale del Notariato venisse sempre ripetuta la suindicata clausola (e fino a che la detta clausola verrà ripetuta) i notai cessati prima delle ore 24 del 1° Maggio 2018 avrebbero sempre una copertura assicurativa per eventuali richieste di risarcimento danni fatti in vigenza di polizza.
Faccio rilevare che l’attuale polizza (vigente sino al 2021 e credo anche quella sino al 2024) prevede una copertura per i Notai cessati (e i loro eredi) con durata illimitata ma solo per i Notai che cessano in vigenza della polizza (quindi sino al 2021 e ci si augura sino al 2024) (lettera b) della definizione Assicurati).
I Notai che cesseranno dopo il 2024 non hanno certezza che questa ultrattività (oltre cioè la postuma decennale) possa continuare.
È evidente che la Compagnia non può coprire con durata illimitata tutti i Notai che cesseranno dopo la vigenza delle sue polizze.
Alla luce di questa considerazione ritengo che si possa richiedere una modifica della lettera c) della definizione Assicurati) – tenendo conto che, a differenza di quanto previsto alla lettera b), non si tratta di ipotesi sul futuro ma di rischio riferito ad un gruppo (i Notai già cessati prima del 1° Maggio 2018) già individuato e definito numericamente – del seguente tenore:
c) I Notai già cessati entro le 24.00 dell’1 Maggio 2018 o i loro eredi con ultrattività illimitata, purché per gli stessi non siano ancora operanti altre coperture assicurative a contraenza del Consiglio Nazionale del Notariato o della Cassa Nazionale del Notariato.
Considerato quanto sopra e considerato anche il notevole lasso di tempo decorso dalla cessazione dall’attività della maggior parte dei notai pensionati che verrebbero assicurati, si può affermare che il rischio assicurato con la nuova polizza estesa a tutti i pensionati in qualunque tempo abbiano cessato l’esercizio sia in realtà contenuto. Il maggior premio da valutare in rapporto a tale estensione del rischio riferito dovrebbe pertanto a sua volta essere contenuto. A te ovviamente compete tale valutazione.
Ti hanno riferito che ho sensibilizzato su tale spesa anche il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato Notaio Nardone?.
In sede di rinnovo della polizza tieni altresì presente come ti ho già detto che l’Art. 6 là dove prevede che “qualora l’Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest’ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest’ultima” contiene una clausola a mio giudizio illegittima in quanto l’Art. 19 L.N. comma 2 (nel testo modificato dall’Art. l, comma 139 lettera e), nn. le 2 della Legge 208/2015) prevede che “nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun Notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese“.
Secondo il parere di autorevoli giuristi da me interpellati sarebbe opportuno, per evitare contenziosi, che l’art. 6 della polizza collettiva attuale venisse modificato prevedendo che sia la polizza (obbligatoria) collettiva del Consiglio Nazionale del Notariato a rispondere a primo rischio mentre la polizza (facoltativa) individuale stipulata da ciascun Notaio dovrebbe rispondere a secondo rischio (oltre il massimale della polizza collettiva).
La clausola può determinare infatti come è successo a me personalmente, che ove la Compagnia che ha stipulato la polizza personale aggiuntiva, faccia eccezioni, non opera né la polizza aggiuntiva né quella collettiva. In tal modo la coesistenza della polizza aggiuntiva che dovrebbe realizzare una maggior garanzia, (con pagamento altresì di due premi) si può tradurre in un grave danno per il Notaio e in un rischio per il Cittadino che ha subito il danno determinando differenze ingiustificate di posizioni (per il Notaio e per il Cittadino) a secondo che il Notaio abbia stipulato o no una polizza aggiuntiva.
Questa clausola non è stata poi sufficientemente evidenziata e spiegata ai Notai che avrebbero anche potuto sospendere le polizze individuali.
Resto in attesa di tue comunicazioni.
Cari saluti.
Il Presidente
ASNNIP
Paolo Pedrazzoli