Presidenza ASNNIP: proposta di modifica dell’Art. 22 del Regolamento di Previdenza

La lettera inviata dal Presidente ASNNIP al Presidente della Cassa Nazionale del Notariato.

Novara, lì 09 Giugno 2021

Al Presidente
della Cassa Nazionale del Notariato
Notaio Francesco Giambattista NARDONE

Caro Presidente

ho appreso con piacere la tua nomina nel Consiglio Direttivo dell’ADEPP organismo di rappresentanza politico-istituzionale di tutte le Casse dove tu continuerai una posizione di prestigio che ci è stata più volte riconosciuta, e ti esprimo le mie congratulazioni.

Sottopongo ancora alla tua attenzione la proposta di modificare, prima della fine della tua presidenza, l’Art. 22 del Regolamento di Previdenza con l’applicazione alle pensioni dei Notai dell’indice ISTAT eliminando l’attuale criterio che subordina la perequazione delle pensioni all’indice ISTAT alla comparazione in positivo con la variazione delle entrate contributive dell’anno precedente.

Si mantiene peraltro non solo l’esclusione dell’adeguamento ISTAT quando le uscite previdenziali siano pari o superiori alle entrate contributive ma altresì la facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Cassa di escludere, con parere motivato, l’adeguamento ISTAT per esigenze di equilibrio del proprio bilancio.

La richiesta trae la propria motivazione dalla considerazione che – in presenza di indici ISTAT positivi – con l’attuale criterio, anche una minima variazione in negativo delle entrate contributive, pur mantenendosi un consistente avanzo nella gestione previdenziale, esclude l’adeguamento ISTAT.

Richiamo altresì la sentenza della Corte Costituzionale N. 70/2015 che ha affermato in modo inequivocabile il seguente principio:

“la funzione del meccanismo di perequazione dei trattamenti di quiescenza risiede – da un lato – nell’esigenza di salvaguardare, attraverso la rivalutazione automatica del loro importo agli incrementi del costo della vita registrati dall’ISTAT, il diritto dei pensionati a conservare il potere di acquisto delle loro pensioni a fronte di fenomeni inflazionistici e – e dall’altro – di assicurare nel tempo il rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (artt. 36 e 38 Cast.)”.

Il principio di perequazione delle pensioni all’indice ISTAT è applicato dai Regolamenti di Previdenza delle altre Casse di Previdenza dei liberi professionisti.

Cito in via esemplificativa: INARCASSA, ENPAM, Cassa Forense, Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Geometri, INPGI.

Si propone la modifica dell’Art. 22 del Regolamento di Previdenza adottando il seguente testo:

Art. 22 – Pensione Rivalutazione

  1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1° luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’istituto nazionale di statistica.
  2. Gli importi delle pensioni e la percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.
  3. La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. N. 509/1994.
  4. In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno.
  5. Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata per esigenze di bilancio, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica”.

L’Associazione resta in attesa di una risposta alla proposta di modifica su esposta.

Ti invio cordiali saluti.

Il Presidente A.S.N.N.I.P.