Il DDL sulla concorrenza (la cui esatta intitolazione è “Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), licenziato dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio estende agli “avvocati abilitati al patrocinio” la competenza ad autenticare le firme delle parti in calce ad alcuni contratti relativi a trasferimenti immobiliari e di costituzione di società, ponendoli così in competizione con il notariato (che conserva la stessa competenza), il tutto in omaggio ad un principio di concorrenza e semplificazione.
Il termine” concorrenza” è sostantivo derivato dal verbo “concorrere” che etimologicamente richiama il “correre con …, correre insieme a …” si dovrebbe supporre in condizioni paritarie, gareggiare ad armi pari.
Garantisce questa parità di condizioni il ddl concorrenza?
I notai, in relazione alle loro prestazioni professionali sono gravati da responsabilità, incombenze e controlli.
Basti pensare:
- alla procedura di accesso alla professione attraverso un pesantissimo concorso nazionale;
- alla tenuta del repertorio (Legge del 1913 numero 89 art. 62), con le conseguenti ricadute fiscali;
- all’obbligo di conservazione dei documenti, anche delle scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale (art. 72 della medesima legge, comma modificato dal comma 1 dell’art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246);
- all’obbligo di registrazione, per la quale assume la veste di sostituto di imposta, tenuto al pagamento anche in mancanza di provvista;
- all’ispezione biennale da parte dell’archivio notarile con relativa comunicazione alla Procura della Repubblica delle irregolarità penalmente rilevanti;
- alla responsabilità per la mancata trascrizione entro termini che la Suprema Corte, per quanto brevi, non ritiene mai adeguati;
- all’assunzione di responsabilità per il contenuto della scrittura privata autenticata, più volte affermata dalla stessa Suprema Corte, che ha ritenuto la prestazione notarile prestazione di risultato e non di mezzi, come notoriamente è la prestazione professionale forense;
- alle varie sanzioni previste dalla legge notarile.
- alla cessazione obbligatoria dell’attività professionale al raggiungimento del 75° anno di età che non è prevista per quella forense.
Che cosa dispone, a fronte di ciò il ddl concorrenza?
L’unica regola che vi si trova è il 2° comma dell’art. 29 :
” Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.”
Nella quale gli uffici competenti sono: l’Agenzia delle Entrate, per la registrazione e riscossione delle imposte; l’Agenzia del Territorio per la trascrizione e l’aggiornamento dei registri catastali, operazioni declassate a semplice “comunicazione”.
Questo è l’esatto contrario di quello la legge, prima, e la giurisprudenza, poi, hanno sempre imposto al notariato.
È lecito chiedere che gli obblighi, incombenze e responsabilità che fanno carico ai notai vengano addossate anche ai nuovi certificatori, a garanzia della serietà della loro prestazione? O che, in caso contrario, ne vengano esentati i notai, per una banale ragione di parità di trattamento di casi simili?
È lecito chiedere che se in nuovi certificatori possono continuare questa loro attività oltre il limite del 75° anno, la facoltà di autentica venga riconosciuta anche ai notai collocati a riposo?
Se la risposta a queste domande è “No!” si sarebbe creato l’ossimoro della “concorrenza legalmente sleale”.
E che dire di quella imparzialità (che, con terribile neologismo, viene definita “terzietà”) richiesta al notaio?
La legge notarile (art. 2) ha protetto questa imparzialità, sancendo l’incompatibilità delle funzioni notarili con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto, ad eccezione dell’insegnamento e del sub economato dei benefici vacanti.
Il Ddl concorrenza smantella questa indipendenza del professionista, garanzia per le parti contraenti, ma solo per una delle categorie concorrenti.
Inoltre, per effetto del combinato disposto dell’art. 2 legge notarile e del Ddl concorrenza, se diventasse (o quando diventerà) legge, gli avvocati potranno esercitare funzioni tradizionalmente notarili, ma non viceversa!!!