Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà previsto dall’art. 4 dello Statuto.
Disponibile a seguire o sul sito della Cassa.
Art. 1 Compiti di istituto
La Cassa Nazionale del Notariato, svolge le attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà tra gli iscritti previste dallo Statuto.
Art. 2 Impiego delle risorse
1. L’Assemblea dei rappresentanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, dopo lo stanziamento delle somme occorrenti per le spese di gestione, assicura in via prioritaria l’assolvimento dei compiti di previdenza e di solidarietà fra gli iscritti e, quindi determina le quote delle eventuali residue disponibilità da destinare ai compiti di mutua assistenza.
2. L’impegno finanziario per l’espletamento dei compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti deve essere individuato anche in relazione alle prevedibili necessità di bilancio degli anni futuri.
3. I fondi disponibili possono essere impiegati:a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni fondiarie;b) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;c) in acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati alle borse valori sia Nazionali che estere;d) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;e) in depositi fruttiferi o altro impiego presso istituti di credito;f) in altri modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Art. 3 Iscrizione alla Cassa
1. Il diritto alle provvidenze della Cassa è acquisito dal Notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo.
2. L’iscrizione alla Cassa ha luogo d’ufficio. Il Presidente del Consiglio notarile è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cassa:a) la data di iscrizione a ruolo del Notaio;b) la data di cancellazione dal ruolo del Notaio con l’indicazione della data del deposito degli atti all’Archivio Notarile;c) il periodo di cessazione temporanea dell’esercizio per sospensione, inabilitazione o per qualunque altro motivo.
3. Gli iscritti ed i Consigli notarili sono tenuti a comunicare alla Cassa tutte le informazioni richieste dalla stessa ai fini di una migliore gestione e organizzazione delle attività istituzionali anche in relazione alle prevedibili future esigenze.
Art. 4 Assegno di integrazione Misura e criteri di determinazione
1. Al Notaio che durante l’anno abbia prestato assidua assistenza alla sede, in ufficio idoneo all’esercizio delle sue funzioni, è corrisposto un assegno di integrazione fino alla concorrenza di una quota determinata dell’onorario medio nazionale, a complemento degli onorari di repertorio da lui conseguiti nell’anno, se inferiori a tale ammontare.
Per conseguire l’assegno di integrazione il notaio deve:
– avere la residenza anagrafica in un comune del distretto di appartenenza per il periodo di riferimento; per i Notai di prima nomina sarà sufficiente che la residenza risulti trasferita, ove sopra prescritto, almeno entro il 31/12 del primo anno di esercizio;
– avere un reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposte) nell’anno di riferimento, che sommato a quello soggetto a ritenuta alla fonte, a cedolare secca e ad imposta sostitutiva, non superi il doppio del suddetto onorario di repertorio medio nazionale.
2. La predetta quota dell’onorario medio nazionale non può essere inferiore al venti per cento né superiore al quaranta per cento. Inizialmente è determinata nella misura del trentacinque per cento.
3. L’onorario notarile medio nazionale si ottiene dividendo l’ammontare risultante, nell’anno solare, dai repertori di cui all’articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e all’articolo 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, di tutti i Notai esercenti nel territorio della Repubblica Italiana, per il numero dei posti notarili in tabella esistenti al 31 dicembre dell’anno stesso.
4. Nel primo e nell’ultimo anno di esercizio l’integrazione spetta limitatamente al periodo di attività prestato con riferimento ed in proporzione alla media repertoriale dell’intero anno solare.
5. Nel caso in cui il Notaio, ai sensi dell’articolo 33 del presente regolamento, abbia conseguito il diritto all’indennità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, l’integrazione spetta limitatamente al periodo dell’anno non coincidente con quello di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del predetto decreto legislativo.
5 bis. L’integrazione non compete per l’intero anno, ma spetta limitatamente al periodo di attività svolta, quando l’interruzione dell’esercizio derivi da procedimento penale e/o disciplinare conclusosi con l’applicazione di sanzione disciplinare o sentenza di condanna passata in giudicato.
5 ter. L’integrazione spetta limitatamente al periodo dell’ anno in cui il Notaio abbia avuto la residenza anagrafica in un Comune del distretto di appartenenza.
Per i Notai di prima nomina l’ integrazione spetta per l’ intero periodo di attività prestato nel primo anno di esercizio, a condizione che gli stessi abbiano avuto la residenza, ove sopra prescritto, entro la data di cui al primo comma del presente articolo.
6. Agli effetti dei commi precedenti non si tiene conto della quota di onorari dovuti alla Cassa ed al Consiglio Nazionale del Notariato.
7. L’assegno di integrazione ai Notai aderenti ad associazioni di cui all’art. 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è determinato sulla somma degli onorari di repertorio di tutti i Notai aderenti all’associazione, in base alla presunzione assoluta che le quote siano tutte uguali.
7 bis. Nel caso di associazioni limitate soltanto a determinate categorie di atti, il repertorio proprio del Notaio è rettificato in aumento o in diminuzione tenendosi conto della quota degli onorari di repertorio dell’associazione determinata a norma del comma precedente.
7 ter. Nel caso di nomina del coadiutore a norma dell’articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, agli effetti della determinazione dell’assegno di integrazione, dall’onorario di repertorio del Notaio coadiuvato viene detratta – e a quello del coadiutore viene aggiunta – la metà degli onorari repertoriali relativi agli atti ricevuti dal coadiutore a nome del coadiuvato.
8. Il requisito dell’assidua assistenza alla sede è valutato in relazione alla oggettiva adeguatezza alle esigenze del servizio notarile e della produttività professionale, del tempo dedicato dal Notaio all’esercizio dell’attività, indipendentemente dalla misura minima stabilita dalla legge notarile.
9. Il requisito dell’idoneità dell’Ufficio ricorre quanto il Notaio disponga di locali idonei ad assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e di decoro e la sicurezza della custodia degli atti e dei repertori.
10. Decorsi cinque anni, anche non consecutivi, di percezione dell’assegno di integrazione, il mancato conseguimento da parte del Notaio di onorari repertoriali pari almeno al quindici per cento dell’onorario repertoriale medio del distretto di appartenenza, calcolato con i criteri sopra stabiliti, si considera indice della insussistenza dei requisiti richiesti e comporta la perdita del diritto all’assegno di integrazione, salvo che l’interessato non provi che il fatto derivi da cause obiettive od eccezionali. Il notaio perde il diritto all’assegno di integrazione dopo dieci anni, anche non consecutivi, di percezione dell’assegno, salvo che non provi che la mancata percezione della quota di onorari repertoriali di cui al comma 2 è causata da circostanze obiettive od eccezionali.
Art. 5 Assegno di integrazione Interruzione del servizio
1. L’assegno di integrazione è concesso al Notaio per l’intero anno anche in caso di interruzione del servizio dovuta:
a) a permesso di assenza fino ad un mese;
b) a servizio militare;
c) a malattia o ad altro impedimento non dipendente dalla volontà del Notaio.
2. Nel caso di interruzione dell’esercizio dovuta a procedimento penale o disciplinare e per tutto il periodo dell’interruzione l’assegno di integrazione non spetta. Nel solo caso in cui il procedimento si concluda con provvedimento definitivo di assoluzione, il Notaio ha diritto a richiedere l’assegno di integrazione maggiorato degli interessi legali, con riferimento al periodo in cui si è verificata l’interruzione, nei modi e nei termini di cui all’art. 6.
Art. 6 Assegno di integrazione Modalità per la concessione
1. Ciascun Consiglio notarile trasmette alla Cassa, entro il 1° marzo, il prospetto degli onorari repertoriali conseguiti dai singoli Notai del distretto durante l’anno precedente.
2. La Cassa comunica entro il 15 aprile di ciascun anno ai Consigli notarili la misura dell’onorario notarile repertoriale medio nazionale dell’anno precedente determinato ai sensi dell’articolo 4.
3. Il Notaio che intende fruire dell’assegno di integrazione deve far pervenire domanda al Consiglio notarile del Distretto di appartenenza entro il termine perentorio del 31 maggio.
4. Nella domanda il Notaio deve dichiarare:
a) l’ammontare degli onorari repertoriali conseguiti nell’anno, e distinti per gli eventuali diversi distretti di appartenenza nell’anno;
b) l’eventuale svolgimento di incarichi e/o altre attività lavorative;
c) la data di iscrizione a ruolo e quella di cessazione, qualora tali elementi siano necessari per la determinazione dell’integrazione.
d) il Comune di residenza anagrafica e la data dell’eventuale trasferimento di detta residenza.
5. Alla domanda di cui sopra il Notaio deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale sotto la propria responsabilità deve dichiarare:
a) di avere assistito alla propria sede con assiduità disponendo di ufficio idoneo, secondo quanto stabilito dall’art. 4 che precede;
b) le eventuali interruzioni di servizio di cui all’art. 5, precisandone il periodo e le motivazioni;
c) l’eventuale esistenza a suo carico di casi di limitazione del diritto all’integrazione.
d) l’ammontare del reddito imponibile nell’anno di riferimento (al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposte), sommato a quello soggetto a ritenuta alla fonte, a cedolare secca e ad imposta sostitutiva.
Art. 7 Assegno di integrazione Controllo dei Consigli notarili
1. Il Consiglio notarile competente, esaminata la domanda, sulla base degli opportuni accertamenti compiuti, esprime parere motivato e circostanziato circa l’accoglimento o il rigetto della stessa, accompagnato da una relazione sui controlli effettuati e sulla continuità dell’esercizio svolto nell’anno di riferimento, con specifica indicazione dei periodi di interruzione o sospensione e della causa di questi ultimi.
2. Il Consiglio notarile deve trasmettere alla Cassa la pratica dell’integrazione entro il termine del 15 luglio.
3. La Cassa può richiedere copia autentica dei repertori dell’istante e disporre accertamenti suppletivi per accertare, con i mezzi che riterrà più opportuni, la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell’integrazione, eventualmente disponendo diretti accertamenti ispettivi.
4. Il Comitato esecutivo provvede alla liquidazione dell’assegno di integrazione, o al rigetto della domanda, entro il 31 dicembre. Ove l’istruttoria rivesta particolare complessità, il termine di cui sopra può essere prorogato di non oltre sessanta giorni con provvedimento motivato del Comitato esecutivo.
Art. 8 Assegno di integrazione Controlli della Cassa
1. La Cassa dà istruzioni ai Consigli notarili circa i controlli che gli stessi devono compiere nell’esercizio del potere di vigilanza loro conferito dalla legge notarile, ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 4.
2. Tali istruzioni possono prevedere l’espletamento di opportuni accertamenti circa l’assistenza dei Notai alle rispettive sedi e circa l’idoneità dell’Ufficio.
3. La Cassa può, inoltre, richiedere informazioni ai Consigli notarili al fine di accertare le circostanze obiettive od eccezionali che possano aver determinato il mancato conseguimento degli onorari minimi di cui all’articolo 4 ultimo comma, nonché su ogni altro elemento o circostanza che possano essere ritenuti utili al fine dell’istruttoria e dell’esame delle domande di integrazione.
Art. 9 Assegno di integrazione Variazioni della misura e della modalità di erogazione Criteri di valutazione dei requisiti
Il Consiglio di amministrazione con propria delibera determina:
a) le variazioni della misura dell’assegno di integrazione nei limiti previsti dal precedente articolo 4 ed in relazione alle disponibilità di bilancio;
b) le variazioni delle modalità di erogazione dell’assegno di integrazione;
c) le condizioni e i parametri per la valutazione della sussistenza dei requisiti dell’assidua assistenza alla sede e dell’idoneità dell’ufficio di cui all’articolo 4.
Art. 10 Pensione di anzianità e di inabilità
1. Ha diritto a pensione il Notaio che cessa dall’esercizio delle funzioni:a) per raggiungimento del limite di età, purché abbia esercitato per almeno venti anni l’attività notarile;b) per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni;c) dopo trenta anni di esercizio effettivo fermo restando il requisito di anzianità contributiva che non può essere inferiore a trentacinque anni e che può essere conseguito con le modalità di cui al successivo art. 10 bis, con la ricongiunzione di cui alla L. 5 marzo 1990 n. 45 ovvero con altre modalità previste dalla normativa in materia.d) dopo trenta anni di esercizio effettivo quando abbia raggiunto sessantasette anni di età.
Norma transitoria
anno 2012: per coloro che abbiano fatto richiesta di pensione nel corrente anno valgono i requisiti attuali: 65 anni + 20 di esercizio effettivo;
anno 2013: per coloro che abbiano fatto richiesta di pensione a far data dal1/1/2013 valgono i seguenti requisiti: età 66 anni + 25 di esercizio effettivo;
anno 2014: per coloro che abbiano fatto richiesta di pensione a far data dal 1/1/2014 valgono i seguenti requisiti: età 67 anni + 30 di esercizio effettivo.
Art. 10 bis Riscatto1. Il Notaio può riscattare a titolo oneroso, esclusivamente ai fini della pensione, secondo le tabelle attuariali predisposte in conformità ai criteri di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modifiche ed integrazioni, un periodo massimo pari alla durata del corso legale della laurea necessaria per accedere al notariato, al periodo obbligatorio di pratica notarile, nonché al periodo del servizio militare di leva obbligatorio o del servizio civile equiparato.
2. (Questo comma è stato tolto da quest’ articolo e riportato con piccole modifiche nel successivo art. 10 quater, comma 5).
Art. 10 ter Requisiti, domanda e documentazione riscatto
1. Può richiedere il riscatto il Notaio iscritto a ruolo dopo almeno 10 anni di esercizio effettivo.
2. Per ottenere il riscatto, il Notaio deve presentare direttamente alla Cassa, secondo il modulo da essa predisposto, apposita domanda contenente:- le generalità del richiedente;- il periodo per il quale si richiede il riscatto;- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con sottoscrizione autenticata a norma dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che è in possesso dei requisiti e che il periodo per il quale richiede il riscatto non è stato oggetto di contribuzione effettiva o riscattata;- l’accettazione integrale delle norme che disciplinano il riscatto.
3. Alla domanda devono essere allegati:- certificato attestante la durata del corso di laurea conseguita per l’accesso al notariato;
e/o- certificato di avvenuta pratica;
e/o- foglio matricolare o stato di servizio militare obbligatorio o del servizio civile equiparato.
Art. 10 quater Modalità di calcolo periodi riscattabili e relativo onere
1. Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni.
2. Il periodo minimo per il quale può essere richiesto il riscatto non può essere inferiore a sei mesi; ai fini del calcolo del relativo onere, il periodo di sei o più mesi è considerato come anno intero.
3. Non può essere riscattato il servizio militare volontario.
4. Per il riscatto della laurea e del servizio militare obbli-gatorio o civile equiparato, il richiedente non deve aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
5. Nel caso in cui i periodi da considerare ai fini del riscatto coincidano fra loro o con periodi di attività lavorativa svolta per i quali è dato richiedere la ricongiunzione, il riscatto o la ricongiunzione sono, per detti periodi, consentiti una sola volta.
Art.10 quinques Procedura, perfezionamento e decadenza riscatto
1. L’accoglimento della domanda di riscatto e l’ammontare dell’onere da corrispondere, senza interessi, viene comunicato dalla Cassa al richiedente mediante trasmis-sione contestuale, inoltre, di un piano di ammortamento “alla francese” per l’eventuale rateizzazione, riferita a euro cento di capitale e al periodo massimo di dilazione consentito, di cui al comma 3.
2. Il richiedente deve corrispondere l’importo da versare entro il termine essenziale di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il Notaio può, con un versamento iniziale, entro il medesimo termine, di una somma pari almeno al 50% dell’onere del riscatto, chiedere la rateizzazione del residuo mediante versamento di rate mensili, maggiorate dell’interesse legale vigente al momento della domanda, in numero pari alla metà dei mesi da riscattare, con precisazione che l’ultima rata deve scadere prima della data di cessazione dall’esercizio professionale.
4. La prima rata avrà scadenza alla fine del 2° mese successivo al termine di decadenza previsto per il pagamento dell’onere di riscatto.
5. Il riscatto si perfeziona irrevocabilmente con il pagamento dell’intero onere ovvero con il versamento iniziale, nell’ipotesi di dilazione.
6. Il ritardato pagamento delle rate decorsi 15 giorni dalla scadenza, comporta l’applicazione degli interessi di mora in misura pari a tre punti percentuali in più del saggio di interesse legale pro tempore vigente e comunque non superiore al tasso soglia stabilito dalla L. n. 108/96 e successive modificazioni.
7. In caso di pagamento dilazionato, qualora il Notaio cessi dall’esercizio professionale, le rate residue da corrispondere sono compensate con l’indennità di cessazione spettante; in mancanza di quest’ultima, sono detratte, nei limiti di legge, dal rateo di pensione.
8. La Cassa, ferme restando le azioni esecutive per il recupero del credito, potrà dichiarare decaduto dal beneficio del termine l’inadempiente al pagamento di tre rate consecutive.
9. Perfezionatosi il riscatto a norma del comma 5 del presente articolo, non è ammesso il recesso e le somme corrisposte quale onere del riscatto non possono essere in nessun caso restituite.
10. In caso di dilazione, qualora il pagamento delle rate non venga completato, è in facoltà della Cassa, in alternativa alle azioni esecutive, rideterminare il periodo da considerare ai fini del calcolo della pensione corrispondente a quanto versato, nel rispetto dei criteri che regolano l’istituto.
11. In quest’ultima ipotesi, sono considerati utili solo i versamenti che coprano anni interi e l’eccedenza sarà irripetibile.
Art. 11 Pensioni di riversibilità e indirette
1. Ha diritto a pensione, finché conservi lo stato vedovile, il coniuge superstite del Notaio deceduto durante l’esercizio o del Notaio pensionato.
2. Gli orfani del Notaio hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilità fino al compimento della maggiore età e, se studenti non aventi redditi superiori al 50% della pensione diretta che sarebbe spettata al Notaio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Hanno altresì diritto alla pensione indiretta o di riversibilità gli orfani maggiori di anni diciotto inabili a proficuo lavoro alle condizioni di cui agli articoli 82 e 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per il requisito della nullatenenza.
3. Nel caso di concorso tra più aventi diritto si applicano le norme di cui all’articolo 20 del presente regolamento.
4. In mancanza del coniuge supersite e degli orfani contemplati nel presente articolo hanno diritto a pensione indiretta o di riversibilità, nella misura stabilita al successivo articolo 20, gli altri congiunti del Notaio, nullatenenti ed a carico di quest’ultimo, indicati negli articoli 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 e successive modifiche ed integrazioni, purché inabili a proficuo lavoro o che abbiano compiuto il 67° anno di età, sempre che ricorrano le altre condizioni di cui agli articoli 85, 86 e 87 dello stesso decreto e che non vi siano persone obbligate a prestargli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile.
5. E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare alla Cassa Nazionale del Notariato il venir meno dei requisiti che hanno determinato l’attribuzione della pensione di riversibilità.
Art. 12 Pensione speciale di guerra
1. Spetta la pensione speciale al Notaio che sia divenuto permanentemente e assolutamente inabile per lesione o infermità causata dalla guerra e per la quale gli sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra.
2. Il diritto alla pensione speciale previsto dal comma 1 deve intendersi spettare al Notaio solo quando il fatto di guerra che provocò la lesione o l’infermità si verificò dopo l’iscrizione a ruolo del Notaio stesso.
3. La pensione è liquidata come se il Notaio avesse esercitato ininterrottamente le funzioni fino al raggiungimento del limite di età massimo per l’esercizio dell’attività.
Art. 13 Campagne di guerra e benemerenze militari
1. L’anzianità di esercizio maturata è accresciuta, ai fini della pensione, in funzione delle benemerenze acquisite, secondo il seguente prospetto:a) campagne di guerra: due anni per ciascuna;b) medaglie d’oro: tre anni per ciascuna;c) medaglie d’argento: due anni per ciascuna;d) medaglie di bronzo: un anno per ciascuna;e) mutilazioni ed invalidità iscritte alla I categoria (grandi invalidi con o senza assegno di accompagnamento): quattro anni;f) mutilazioni e invalidità iscritte alla II, III e IV categoria: due anni;g) mutilazioni e invalidità iscritte alle successive quattro categorie: un anno;h) croce di guerra al valor militare: un anno.
2. Le anzianità convenzionali di cui al comma 1, tra loro cumulabili, non sono computabili né ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima di esercizio necessaria per il riconoscimento del diritto a pensione né ai fini dell’indennità di cessazione.
3. Resta a carico degli interessati l’onere di produrre, unitamente alla relativa istanza, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti atti a godere dei benefici suddetti, tramite il Consiglio notarile competente che deve esprimere il suo motivato parere.
Art. 14 Pensione speciale
1. Il Notaio che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti l’esercizio della professione, abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili ad una delle categorie delle tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e eventuali successive modificazioni, ha diritto alla pensione speciale liquidata con i criteri previsti nel comma 3 dell’articolo 12 quando le menomazioni lo abbiano reso assolutamente e permanentemente inabile all’esercizio della funzione; la corresponsione dell’indennità di cessazione è regolata con i criteri previsti dal successivo art. 26.
2. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti inerenti all’esercizio professionale quando questi ultimi siano stati causa ovvero concausa efficiente o determinante della insorgenza della infermità o delle lesioni.
3. Si considerano comprese nell’esercizio della professione le attività svolte nell’ambito o per incarico di organi istituzionali della categoria o nell’ambito di organismi operanti nell’interesse generale della categoria stessa.
4. Gli incarichi conferiti dagli organi istituzionali devono risultare da atti aventi data certa.
5. Si applicano alle fattispecie di cui al presente articolo, ove compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 25.
Art. 15 Pensione speciale Termini per l’esercizio del dirittoDecade dal diritto a pensione speciale il Notaio che non ne abbia fatto richiesta entro sette anni dalla cessazione delle funzioni.
Art. 16 Pensione speciale di riversibilità e indiretta
1. La pensione speciale riconosciuta al Notaio dagli articoli 12 e 14 è estesa al coniuge superstite e agli orfani del Notaio individuati all’art. 11.
2. In caso di morte del Notaio in esercizio l’avente diritto per conseguire la pensione speciale indiretta deve presentare domanda, corredata della documentazione necessaria, nel termine di decadenza di cinque anni dalla data del decesso del dante causa.
Art. 17 Pensione Computo dell’anzianità
1. L’esercizio utile al conseguimento alla pensione si computa dal giorno in cui il Notaio è stato iscritto per la prima volta a ruolo.
2. Non è computato il tempo trascorso in congedo nella parte eccedente i 2/12 della durata complessiva dell’esercizio tranne che il Notaio si sia fatto sostituire da un coadiutore.
3. Viene dedotto il tempo trascorso in stato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da sentenza di condanna o da applicazione di sanzioni disciplinari.
4. La riammissione all’esercizio della professione interrompe il diritto alla percezione della pensione dal giorno della nuova iscrizione a ruolo. Il Notaio riammesso cumula il tempo del nuovo esercizio con il precedente. L’entità della pensione, alla cessazione dell’ultimo periodo di esercizio, è commisurata alla durata complessiva dell’esercizio professionale.
Art. 18 Pensione mensile Ammontare
1. La pensione mensile spettante al Notaio è stabilita nella somma di lire 4.463.397= fino a dieci anni di esercizio, aumentata di una percentuale del due e settanta per cento per ogni anno di esercizio, anche convenzionalmente riconosciuto, oltre i dieci, fino ad un massimo di altri trenta anni.
2. Il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola per un anno intero; se uguale o inferiore, si trascura.
Art. 19 Pensione mensile Quota aggiuntiva per figli a caricoLe somme di cui all’articolo 18 sono aumentate nella misura del cinque per cento per ogni figlio a carico fino a ventisei anni di età e, se inabile, senza limiti di età.
Art. 20 Pensioni indirette e di riversibilità Misura
1. La misura della pensione spettante al coniuge superstite e ai figli del Notaio pensionato, o del Notaio morto durante l’esercizio, è fissata nelle seguenti percentuali della pensione liquidata o che sarebbe spettata al Notaio:a) coniuge superstite: settanta per cento;b) coniuge superstite con figli nati dal matrimonio col Notaio:con un figlio: novanta per cento;con due figli o più figli: cento per cento;c) coniuge superstite (con o senza figli avuti dal matrimonio con il Notaio) e figli di precedente matrimonio del Notaio: cinquantacinque per cento al coniuge superstite e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nella lettera b), da dividersi in parti uguali fra tutti i figli;d) orfani di entrambi i genitori, in numero di:uno : settanta per cento;due o più: cento per cento;
1 bis. La pensione spettante al coniuge superstite ai sensi del precedente comma è ridotta:
nel caso di coniuge superstite di età inferiore di almeno venti anni rispetto a quella del notaio, il cui matrimonio senza prole sia durato meno di 10 anni e sia stato contratto dopo il compimento del settantesimo anno di età del notaio, del 10% in ragione di ogni anno intero di matrimonio mancante rispetto al numero di 10, sino al minimo del 40%.
2. Nel caso che venga a cessare il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite nel comma 1.
3. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.
4. Nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio trova applicazione l’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la pensione spetta al solo coniuge e l’aumento è concesso in presenza di figli a carico che potrebbero avere autonomo diritto a pensione ai sensi del comma 2 dell’articolo 11. Quando peraltro contro il coniuge superstite sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato, e i figli non risultino essere a suo carico, la pensione è ripartita tra coniuge e figli nelle percentuali stabilite al comma 1, lettera c). Uguale criterio di ripartizione è applicato quando sia stata pronunziata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
6. La misura della pensione per gli orfani di Notaio maggiori di anni ventisei, per i genitori di Notaio e per i fratelli e sorelle aventi i requisiti indicati nel precedente art. 11 è fissata nelle seguenti percentuali della pensione diretta riconosciuta al dante causa:a) sino a due aventi lo stesso rapporto di parentela: trenta per cento;b) per tre aventi lo stesso rapporto di parentela: quaranta per cento;c) per quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: cinquanta per cento;d) oltre quattro aventi lo stesso rapporto di parentela: sessanta per cento.
7. In caso di più aventi diritto, la pensione, nella misura determinata come sopra, è divisa in parti uguali.
8. Qualora il diritto a pensione sia esercitato in tempi diversi dai rispettivi titolari la ripartizione avrà luogo solo dal momento in cui siano state presentate le domande successive.
In tal caso fermo restando il disposto dell’articolo 24, il Comitato esecutivo procede alla riliquidazione della pensione a tutti gli aventi diritto.
Art. 21 Pensione Tredicesima mensilità
1. Ai titolari di pensione è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante.
2. La tredicesima mensilità è concessa in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta nella seconda quindicina di dicembre.
4. Il Consiglio di amministrazione, qualora le disponibilità di bilancio superino in un determinato anno le previsioni, nei limiti dell’eccedenza può deliberare per quell’anno la corresponsione ai titolari di pensione di un assegno straordinario di importo non superiore ad una mensilità della pensione.
Art. 22 Pensione Rivalutazione
1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1° luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
2. La variazione percentuale dell’indice ISTAT va comparata con la variazione percentuale della media individuale dei contributi versati alla Cassa nell’anno precedente e tra i due parametri viene applicato quello che dà luogo alla variazione inferiore.
3. La variazione dell’indice dei contributi di cui al 2° comma è determinata comparando la media individuale dei contributi dell’ anno precedente con quella del secondo anno antecedente, calcolata sul numero dei notai indicati in tabella al 31 dicembre,a parità di aliquota, senza tenere conto delle variazioni di aliquota contributiva eventualmente intervenute nel periodo.
In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno.
4. La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il Consiglio di amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica.
Art. 23 Pensione Cessazione per destituzione
1. Non ha diritto al trattamento di quiescenza il Notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall’ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 10 per conseguire il trattamento stesso.
2. Il Comitato esecutivo può tuttavia concedere la sola pensione, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione.
3. In caso contrario la pensione è liquidata come se il Notaio fosse deceduto, unicamente al coniuge o ai figli precisati all’articolo 11.
Art. 24 Pensione Prescrizione dei ratei
1. La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l’avente diritto avrebbe potuto goderne.
2. Decorso tale termine, la pensione viene erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.
3. I ratei di pensione non richiesti entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.
Art. 25 Pensione Inabilità all’esercizio Riconoscimento
1. Il Notaio si ritiene inabile all’esercizio quando sia affetto da infermità o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare una assoluta incapacità al lavoro professionale, accertata, su richiesta dell’interessato, anche prima della cessazione dalle funzioni.
2. Il Comitato esecutivo, salvo che in base ai documenti prodotti o al risultato delle informazioni assunte non ravvisi comprovata la inabilità, dispone che il Notaio si sottoponga, a proprie spese, a visita di un medico designato dal Comitato.
3. Il medico incaricato di eseguire la visita redige una relazione nella quale, dopo aver descritto le alterazioni organiche e i disturbi funzionali rilevati, dichiara o meno se tali alterazioni o disturbi rendano l’istante inabile al lavoro professionale in modo assoluto e permanente.
4. Occorrendo, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo una ulteriore visita di revisione, questa sarà eseguita a spese della Cassa da un collegio di tre medici da scegliersi dal Comitato stesso.
5. Il Notaio sottoposto agli accertamento medici può essere, su sua esplicita richiesta, assistito da un medico di sua fiducia.
Art. 26 Indennità di cessazione
1. L’indennità di cessazione viene corrisposta una volta sola nella misura di un dodicesimo, per ogni anno di esercizio effettivo, della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai Notai in esercizio nei venti anni antecedenti a quello della cessazione, determinata ai sensi dei commi 3 e 6 dell’articolo 4. L’erogazione dell’indennità di cessazione viene corrisposta con gli stessi criteri di cui al periodo precedente anche nell’ipotesi della pensione speciale concessa ai sensi dell’art. 14 sempreché l’avente diritto non abbia figli minori ovvero, in caso di decesso, tra gli aventi diritto non siano presenti figli minori; nelle suddette due ipotesi l’indennità di cessazione verrà liquidata con il criterio previsto dal comma 3 dell’art. 12
1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, la frazione pari a un dodicesimo della media nazionale degli onorari repertoriali viene computata, se superiore, limitatamente a una misura pari ad una volta e un terzo l’ammontare della mensilità lorda massima di pensione erogata dalla Cassa al momento della cessazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 1.
2. La frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come un anno intero, mentre non si considera se pari o inferiore a sei mesi.
3. Quando l’esercizio professionale non ha avuto una durata superiore a dieci anni, l’indennità è stabilita nella misura di dieci dodicesimi della suddetta media.
3 bis. E’ riconosciuta in capo a ciascun Notaio la facoltà di optare, per quanto attiene alla modalità dell’erogazione dell’indennità di cessazione, tra erogazione in unica soluzione dell’intera somma spettante o di parte di essa e conversione della predetta indennità o della parte restante in una rendita certa, trasmissibile secondo le norme della successione legittima o testamentaria, di durata 5, 10, 15 anni a tasso variabile annualmente legato all’andamento del rendimento del patrimonio complessivo della Cassa nell’anno precedente.
4. Per i casi di concorso tra più aventi diritto si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, precisandosi peraltro che in luogo degli orfani minorenni contemplati in tali articoli si debbono considerare i figli aventi diritto a pensione a norma dell’art. 11.
5. La quietanza deve essere rilasciata da tutti gli aventi diritto con firme congiunte.
6. In caso di riammissione all’esercizio della professione, l’indennità di cui al presente articolo è dovuta al Notaio qualora egli l’abbia già percepita, limitatamente all’ultimo periodo di esercizio.
7. Al Notaio che abbia usufruito di pensione speciale a norma degli articoli 12 e 14 e che sia stato successivamente riammesso in esercizio, non compete alcuna ulteriore somma a titolo di indennità di cessazione ove la stessa gli sia stata corrisposta usufruendo dell’agevolazione prevista nel secondo periodo del comma 1 per l’esistenza di figli minori.
Norma temporanea: L’indennità di cessazione dovuta al notaio che, fino alla data del 31 dicembre 2017, presenti domanda di pensione prima del compimento del settantacinquesimo anno di età, sarà erogata in rate annuali pari ad un decimo dell’importo complessivo spettante e fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, data in cui il residuo importo dovuto sarà versato a saldo in unica soluzione.
In ogni caso la rateazione non può superare i dieci anni e sul relativo importo sono riconosciuti gli interessi a tasso variabile annualmente legato all’andamento del rendimento del patrimonio complessivo della Cassa nell’anno precedente.
La presente disposizione non si applica nel caso di pensioni riconosciute ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 25 del presente Regolamento.
Art. 27 Trattamento di quiescenza Decorrenza
1. Il godimento del trattamento di quiescenza decorre per il Notaio dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per gli altri aventi diritto, dal giorno successivo a quello della morte del Notaio; nei casi previsti dall’articolo 23, dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento disciplinare, salvo le disposizioni previste dall’art. 24.
2. La cessazione dall’esercizio prima del raggiungimento del limite di età si considera definitiva alla data del deposito degli atti all’Archivio Notarile.
3. Nei confronti del Notaio che sia inabilitato all’esercizio perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare e poi destituito, il Comitato esecutivo può fare decorrere il trattamento di quiescenza da data non anteriore a quella del provvedimento di inabilitazione.
Art. 28 Trattamento di quiescenza Domanda e documentazione
1. Per conseguire il trattamento di quiescenza gli interessati debbono fare domanda alla Cassa, con le modalità disposte dal successivo articolo 29.
2. La domanda deve contenere le generalità dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di avere diritto al trattamento di quiescenza, la loro residenza, la dichiarazione circa eventuali limitazioni della capacità di agire, la situazione integrale di famiglia, la data del decreto di nomina o di trasferimento, quella di iscrizione a ruolo e di cancellazione dal medesimo nonché quella di consegna degli atti all’Archivio Notarile, la menzione delle eventuali interruzioni di esercizio, con l’indicazione della causa e della durata di esse, ovvero la dichiarazione esplicita che l’esercizio è stato continuativo.
3. Inoltre:A) Per il Notaio cessato dall’esercizio la domanda deve contenere:a) gli estremi del provvedimento che ha dato luogo alla cessazione;b) l’indicazione dell’infermità o delle lesioni per le quali sia divenuto inabile all’esercizio a norma dell’articolo 25, con allegazione del certificato medico attestante l’infermità o le lesioni;c) l’indicazione dell’esistenza di figli per i quali competa la maggiorazione di cui all’articolo 19; in tale ipotesi la domanda deve contenere o alla stessa deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la vivenza a carico di detti figli, la loro età e l’eventuale loro stato di inabilità al lavoro.B) Per il coniuge superstite del Notaio alla domanda devono essere allegati:a) certificato di morte del Notaio che sia deceduto dopo la cessazione dall’esercizio;b) certificato di nascita del coniuge superstite;c) stato di famiglia integrale;d) estratto dell’atto di matrimonio con il Notaio;e) certificato di stato libero del coniuge superstite.C) Per gli orfani, alla domanda devono essere allegati i documenti di cui ai punti a) e d) della precedente lettera B) nonché:a) certificato di morte dell’altro genitore;b) certificato di nascita di ciascun figlio;c) situazione di famiglia certificata dall’anagrafe con riferimento alla data del decesso e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la composizione della famiglia del Notaio, compresi i figli di precedente matrimonio, con dichiarazione di tute le persone a carico conviventi o non conviventi. Per gli orfani maggiori di anni diciotto la dichiarazione deve contenere l’attestazione dei presupposti richiesti per essi dall’articolo 11;d) copia del provvedimento di nomina del tutore.D) Per il coniuge superstite con figli anche di precedente matrimonio del Notaio, debbono essere prodotti i documenti indicati alla lettera B) e ai punti b) e c) della lettera C).E) Per gli altri congiunti, oltre ai documenti richiesti per i figli maggiori di anni diciotto deve essere presentata documentazione idonea a comprovare l’esistenza dei requisiti per ottenere la pensione.F) Per gli aventi diritto a pensione speciale, devono essere prodotti i documenti rilasciati dalle competenti autorità civili e militari ed ogni altro documento idoneo a comprovare l’esistenza dei presupposti per ottenere detta pensione.
4. I soggetti che usufruiscono di pensione anche di invalidità hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Cassa il verificarsi di eventi che comportino modifica dei presupposti in base ai quali è stata concessa o calcolata la pensione.
5. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione da comunicarsi ai Consigli notarili, può integrare e modificare l’elenco della certificazione idonea a comprovare l’esistenza delle condizioni richieste per la concessione del trattamento di quiescenza.
Art. 29 Trattamento di quiescenza Istruttoria pratiche Competenza Consiglio notarile
1. La domanda alla Cassa per la concessione del trattamento di quiescenza con i documenti prescritti deve essere presentata alla Segreteria del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il Notaio al momento della cessazione dell’esercizio.
2. Il Consiglio notarile, verificata la regolarità dei documenti, assunte ove occorra le opportune informazioni, trasmette gli atti col suo parere alla Cassa non oltre quaranta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. Il Comitato esecutivo, esaminata la documentazione prodotta, preso atto del parere del Consiglio notarile competente, dispone, se lo ritiene opportuno, supplementi di istruttoria, quindi accertata l’esistenza delle condizioni richieste per la concessione, liquida il trattamento di quiescenza entro cinquanta giorni dalla data in cui gli atti trasmessi dal Consiglio notarile pervengono alla Cassa.
Art. 30 Trattamento di quiescenza Deliberazione di liquidazione
1. La deliberazione che riconosce il trattamento di quiescenza contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei titolari, la causa e l’ammontare del trattamento stesso e la sua decorrenza.
2. Contiene inoltre l’indicazione dell’esercizio riconosciuto utile agli effetti della pensione come pure i motivi per i quali la domanda sia stata accolta solo parzialmente.
3. Un estratto della deliberazione che accoglie o respinge la domanda è comunicato agli interessati.
Art. 31 Trattamento di quiescenza Modalità e termini di pagamento
1. Le mensilità di pensione, a qualunque titolo corrisposte, sono pagate il giorno venti del mese di competenza, con le modalità stabilite nella delibera di concessione. In caso di ritardo giustificato non sono dovuti interessi moratori.
2. L’indennità di cessazione è pagata subito dopo che ne sia stata fatta la liquidazione.
3. In caso di ritardo della erogazione rispetto ai termini previsti, sono dovuti gli interessi nella misura legale, al netto della ritenuta d’acconto, per il periodo intercorrente dal sessantesimo giorno incluso dalla data in cui gli atti sono pervenuti alla Cassa al giorno dell’effettivo pagamento.
4. Per l’operatività del precedente comma 3 è necessario che la domanda contenga tutti gli elementi richiesti e sia corredata dalla prescritta documentazione.
Art. 32 Indennità di maternità
Abrogato
Art. 33 Indennità di maternità Termini e modalità della domanda
1. La domanda per la corresponsione dell’indennità di maternità di cui al Capo XII del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 deve essere presentata alla Cassa, tramite il Consiglio notarile di appartenenza, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda deve essere corredata di certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, di certificato rilasciato dal Comune comprovante la data del parto ovvero, in sostituzione, di certificato di assistenza al parto, nonché di copia della dichiarazione dei redditi dell’interessata relativa al secondo anno anteriore a quello di presentazione della domanda e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l’inesistenza del diritto all’indennità di cui al Capo III e Capo XI del decreto legislativo 28 marzo 2001 n. 151.
2 bis. In caso di indennità per l’ingresso nella famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, alle condizioni di cui al primo comma dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, la domanda di cui al precedente comma 2 deve essere presentata entro duecentodieci giorni dall’ingresso del bambino nella famiglia e deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la data del detto ingresso, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e da copia del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Consiglio notarile deve inoltrare la domanda alla Cassa Nazionale del Notariato.
4. La Cassa provvede alla liquidazione dell’indennità entro il termine di tre mesi dal ricevimento della domanda
Art. 34 Indennità di maternità Indennità in caso di interruzione della maternità
Abrogato
Art. 35 Indennità in caso di adozione
Confluito nell’art. 33
Art. 36 Copertura degli oneriPer la copertura degli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 si provvede ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto legislativo.
Art. 37 Ricorsi ed impugnative
1. Contro le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo ai sensi del presente regolamento è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione, a norma di Statuto.
2. La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva; può essere impugnata, ove ne sussistano i presupposti, innanzi all’autorità giudiziaria competente.
Art. 38 Sospensione dei termini di prescrizione e decadenzaI termini di prescrizione e decadenza previsti dalla presente normativa sono sospesi nei confronti dell’incapace durante il periodo nel quale è rimasto privo di legale rappresentante.
Art. 39 Riscossione dei contributi decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151
1. I contributi dovuti alla Cassa ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 vengono riscossi dagli Archivi Notarili unitamente alle quote di onorario relative al mese di maggio.
2. Gli Archivi notarili, prelevato un aggio del due per cento, versano le somme riscosse sul conto corrente postale della predetta Cassa, nei termini di cui all’articolo 21, secondo comma, del regolamento sui servizi contabili degli Archivi notarili approvato con regio decreto 6 maggio 1929 n. 970.
Art. 40 Termini Sospensioni
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dal presente regolamento o da altre disposizioni dettate dal Consiglio di amministrazione, i termini per l’emanazione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo sono fissati rispettivamente in centoventi ed in sessanta giorni, decorrenti dal giorno dell’arrivo della domanda negli uffici della sede della Cassa.
2. Tutti i termini, comunque stabiliti, sono sospesi, per il periodo compreso tra la richiesta da parte della Cassa di dichiarazioni e di documenti integrativi ed il ricevimento della relativa risposta.
Art. 41 Collaborazione tra organi istituzionali
1. La Cassa, nell’attuazione dei propri compiti di istituto, si avvale della collaborazione dei Consigli notarili e degli altri organi istituzionali del notariato, degli Archivi notarili e degli altri uffici sia centrali che periferici del Ministero della Giustizia.
2. I suddetti organi ed uffici e tutti gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti a comunicare alla Cassa tutta la documentazione e le informazioni da essa richieste, anche nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 42 Dichiarazioni sostitutive di certificazioniIn tutti i casi in cui per legge, per regolamento o per altra disposizione normativa, le istanze comunque dirette alla Cassa debbano essere corredate da certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, i fatti e le qualità possono essere comprovati, in sostituzione dei certificati suddetti da dichiarazioni, anche contestuali all’istanza cui si riferiscono, con sottoscrizione autentica.
Art. 43 Norma transitoria Esercizio funzioni notarili ai sensi dell’art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 abrogata dalla legge 20 gennaio 1994, n. 49
1. Coloro che ha abbiano esercitato, per almeno venti anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell’articolo 6 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 abrogato dalla legge 20 gennaio 1994 n. 49 e abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età hanno diritto alla pensione nella misura prevista per i Notai.
2. Il coniuge superstite e i figli orfani di coloro che abbiano esercitato per almeno venti anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell’abrogato articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, hanno diritto alla pensione nella misura prevista a favore del coniuge e dei figli orfani di Notai del precedente articolo 20, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 11.
3. Ai fini della pensione non sono valutati i periodi di tempo nei quali l’esercizio delle funzioni notarili è stato svolto in concomitanza con una delle attività incompatibili con l’ufficio di Notaio ai sensi dell’articolo 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
4. L’anzianità, ai fini del computo della pensione, per i Notai che abbiano esercitato, anteriormente all’iscrizione al ruolo, le funzioni ai sensi dell’abrogato articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è calcolata sommando il periodo di esercizio temporaneo al periodo di esercizio in ruolo.
5. In ogni caso resta ferma l’esclusione del periodo dell’esercizio temporaneo ai fini della determinazione dell’indennità di cessazione di cui all’articolo 26.
Art. 44 Norme transitorie e finali
1. La misura minima della pensione mensile indicata al primo comma dell’articolo 18 è quella vigente alla data del 9 novembre 1994, e si intende automaticamente modificata in conseguenza delle eventuali variazioni intervenute fino all’entrata in vigore del presente regolamento.
2. ABROGATO
3. L’assegno di integrazione spettante per l’anno 1994 è regolato integralmente dalle disposizioni previste dal presente regolamento, salvo che per i requisiti dell’assidua assistenza allo studio e della idoneità dell’ufficio di cui all’articolo 4, che devono sussistere a partire dal giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento; per il periodo anteriore continuano a valere i requisiti ed i presupposti di cui alla preesistente normativa.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente normativa.
5. L’indennità di cessazione computata in base al nuovo sistema di calcolo definito al primo comma dell’articolo 26 viene automaticamente adeguata, se inferiore, al livello dell’indennità di cessazione corrisposta dalla Cassa al 31 dicembre 1997.