Il Mise indica quando le startup possono usare il modello per le modifiche allo statuto.
Per le delibere di aumento di capitale con versamenti non contestuali è necessario l’intervento del notaio.
Niente modello standard se la startup costituita online, è coinvolta in un aumento di capitale che prevede sottoscrizione e versamento non contestuali alla delibera di emissione delle nuove quote. In tal caso occorre l’intervento del notaio. Discorso opposto per gli aumenti di capitale a pagamento che prevedono contestualmente la delibera, la sottoscrizione e il versamento e conseguentemente anche la modifica dello statuto. È stato il ministero dello sviluppo economico a chiarire in quali casi è utilizzabile il modello standard per le modifiche all’atto costitutivo/statuto delle startup innovative in forma di srl. In particolare, con la circolare Mise n. 560010 del 27/12/2017 è stato affrontato il tema dell’utilizzo del modello standard di cui al dm 28 ottobre 2016 (che disciplina l’atto costitutivo/statuto «senza notaio») ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese, in occasione dell’aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti. La discriminante risiede, da un lato, nell’aumento di capitale con contestuale sottoscrizione dello stesso e corrispondente versamento e, dall’altro, nell’aumento di capitale con sottoscrizione del capitale e versamento dei decimi in modo non contestuale. Secondo il corretto ragionamento seguito dal Mise, nel primo caso si può modificare direttamente lo statuto «standardizzato», in quanto è nell’ambito della stessa delibera assembleare che viene verifiato l’esito dell’aumento di capitale. Nella seconda ipotesi il modello standard di cui al dm 28 ottobre 2016 non può essere utilizzato e pertanto si dovrà ricorrere all’intervento del notaio. Ciò in quanto in tal caso si verifica uno «sdoppiamento» del procedimento formale: l’iscrizione presso il Registro delle imprese della decisione assembleare di aumento del capitale sociale prevede solo modalità e termini dell’operazione societaria, senza ancora modiche allo statuto (modifiche che verranno apportate in un momento successivo). Aumento di capitale senza notaio. Il Mise ha esaminato un quesito esposto dall’ufficio del registro delle imprese di Varese, relativamente al caso di un aumento di capitale con sovrapprezzo interamente sottoscritto da un terzo, che quindi entra nella compagine sociale, con le seguenti particolarità: 1) relazione del presidente: si tratta dell’unico spazio a testo libero previsto dalla procedura informatica, dunque è il documento nel quale vengono riportati i fatti salienti dell’operazione secondo quanto previsto dal codice civile (nel caso di specie: le motivazioni e le modalità di sottoscrizione dell’aumento di capitale, con relativa applicazione di sovrapprezzo; attestazione della rinuncia alla sottoscrizione e dunque all’opzione da parte dei soci; contestuale sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale da parte del terzo preventivamente individuato e invitato all’assemblea); 2) sottoscrizione degli atti anche da parte del terzo, pur non ancora titolare del diritto di voto, ma intervenuto all’assemblea con un ruolo decisamente rilevante, e relativo riferimento specifico nella formula dell’autenticazione; 3) possibilità di procedere con atto standard, viste la contestuale esecuzione dell’aumento e l’immediata modifica dello statuto. L’assenso del Mise. In questo caso la decisione di aumento del capitale, sottoscrizione dello stesso e corrispondente versamento sono contestuali; inoltre, sempre contestualmente, è possibile procedere alla modifica dello statuto, purché l’esito dell’aumento si verifichi nell’ambito della stessa assemblea. Rientrano in tale ipotesi vari eventi quali l’indicazione dell’aumento proposto; l’indicazione dell’eventuale sovrapprezzo; la proposta dell’aumento per la sottoscrizione degli attuali soci e, per la parte dagli stessi non sottoscritta, di terzi; la decisione degli attuali soci di rinunciare a sottoscrivere l’aumento, e la sottoscrizione integrale dello stesso da parte di un terzo, che ha già provveduto a versare il corrispondente importo nelle casse sociali; la nuova distribuzione delle quote sociali risultante all’esito dell’aumento. Tutto questo può essere inserito nella «Relazione del presidente dell’assemblea» di cui all’allegato «A2» del dm 28/10/2016. Si tratta di un allegato a compilazione libera, in cui il presidente dell’assemblea illustra ai presenti i presupposti alla base della decisione proposta di modifica statutaria. Anche se tale allegato non risponde, in senso stretto, alle caratteristiche di standardizzazione proprie dell’atto costitutivo e dello statuto, va tuttavia evidenziato che tale documento costituisce solo uno dei diversi allegati previsti dal dm 28/10/2016, l’insieme dei quali definisce le specifiche modifiche decise dall’organo assembleare allo statuto sociale conforme allo «standard». L’insieme dei documenti compresi nell’allegato di cui al citato dm, comprensivo dello statuto standard quale risultante all’esito delle decisioni adottate, va iscritto nel Registro delle imprese purché l’atto in questione sia stato sottoscritto con firme digitali autenticate di cui all’art. 25 del dlgs 82/2005 (cad). È solo con tale tipologia di atto che il pubblico ufficiale autenticante verifica la conformità normativa di quanto deciso. Tali requisiti di verifica, invece, mancano con riguardo all’atto con sottoscrizione digitale «semplice» (art. 24 del cad). Aumento di capitale con notaio. Una start-up innovativa già costituita intende modificare il capitale sociale, disponendo un aumento dello stesso, che sarà offerto in sottoscrizione, previa rinuncia dei soci alla sottoscrizione con prelazione, a due soggetti terzi, che diverrebbero pertanto nuovi soci. In sede di iscrizione della delibera di aumento di capitale sociale senza contestuale sottoscrizione, di regola l’ufficio iscrive nel registro il contenuto della delibera e i termini di esecuzione, mentre lo statuto rimane invariato quanto al capitale sociale. Lo statuto aggiornato con il nuovo importo del capitale sociale sarà depositato nel registro delle imprese solo con la domanda di iscrizione della sottoscrizione totale dell’aumento (se aumento inscindibile) o della sottoscrizione parziale (se aumento scindibile). Inoltre, la redazione del verbale di assemblea non dà modo ai soci di precisare le modalità di esecuzione dell’aumento di capitale deliberato, e cioè: – se viene rispettata la prelazione a favore dei soci nella sottoscrizione; – se la sottoscrizione sia scindibile o inscindibile; – se a fronte della sottoscrizione il versamento sia integrale o parziale nella misura minima del 25%; – quali termini siano previsti per la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato; – se la sottoscrizione possa essere non proporzionale al conferimento/versamento. Il diniego del Mise. Nel caso in cui la decisione di aumento del capitale sociale ex art. 2481-bis c.c. e la sottoscrizione del capitale e il versamento dei decimi di legge non siano contestuali, non può essere utilizzato il modello standard di cui al dm 28 ottobre 2016. In tale ipotesi, infatti, la decisione di aumento dovrà essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua adozione ma, essendo il «successo» del deliberato aumento valutabile solo allo scadere del termine per la sottoscrizione dell’aumento medesimo, lo statuto modificato con il nuovo importo del capitale sociale potrà essere depositato presso il registro delle imprese solo dopo tale termine ultimo. Consistendo quindi l’adempimento pubblicitario, in tale caso, nel deposito per l’iscrizione di una decisione assembleare in cui non si modifica, per il momento, lo statuto della società, ma si prevedono solo le modalità e il termini dell’aumento medesimo, e non essendo, per questa decisione, previsto alcun «modello standard», la decisione dovrà necessariamente essere adottata con le forme previste dal codice civile, ovverosia con intervento del notaio. A sottoscrizione avvenuta, e in sede di deposito, da parte degli amministratori della società, della attestazione prevista dall’art. 2481-bis, ultimo comma, c.c. gli stessi potranno procedere al deposito presso il registro delle imprese dello statuto standard nella sua redazione aggiornata. Scioglimento. Secondo il Mise l’utilizzabilità dei modelli standard al fine dello scioglimento e della messa in liquidazione delle startup innovative in forma di srl sembra inerire solo l’ipotesi di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 6 (per deliberazione dell’assemblea). Ciò in quanto solo quest’ultima costituisce una modifica statutaria in senso tecnico, rappresentando le altre ipotesi contemplate dal medesimo articolo degli eventi predeterminati (dalla legge o dallo statuto) al cui verificarsi lo scioglimento interviene ipso facto, dovendo solo essere constatato dagli amministratori. Al riguardo, il Mise evidenzia che non risulta contemplata nell’atto costitutivo/statuto standard, allo stato attuale, una sezione dedicata alle specifiche decisioni collegate a tale «fase» della vita delle società. Le modifiche al modello standardizzato D e c r e t o m i n i s t e r i a l e M i se 28/10/2016; circolare n. 560010 del 27/12/2017 Aumento di capitale sociale ex art. 2481-bis c.c. (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti), sottoscrizione del capitale e versamento dei decimi non contestuali Aumento di capitale sociale, con contestuale sottoscrizione dello stesso e corrispondente versamento Scioglimento e messa in liquidazione delle società costituite ex art. 4, comma 10-bis del dl 3/2015 Le precisazioni del Mise riguardano l’utilizzo, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, del modello standard di cui al dm 28/10/2016 per le modifiche all’atto costitutivo/statuto In tali ipotesi, il modello standard di cui al dm 28/10/2016 riservato alle startup innovative in forme di srl non può essere utilizzato ma si dovrà ricorrere all’intervento del notaio In tal caso si può modificare direttamente lo statuto, in quanto è nell’ambito della stessa assemblea che viene verificato l’esito dell’aumento del capitale sociale Per tale fattispecie, nell’ambito del quale il Mise ritiene di far rientrare solo lo scioglimento per deliberazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6, c.c., manca una sezione specifica nell’atto costitutivo/statuto standard
ItaliaOggi Sette – BRUNO PAGAMICI – 22/01/2018 pg. 16 ed. N.18 – 22 gennaio 2018