La Corte di Cassazione riabilita i codici deontologici professionali
Il notaio non può diventare «condominiale». La Cassazione, con la sentenza 31006/2017, ha annullato con rinvio l’ordinanza di una Corte di Appello che rigettava il reclamo di una consiglio notarile che contestava ad un notaio la violazione della legge notarile (legge 89/1913)e irrogava la sospensione di 40 giorni dall’esercizio della professione. Al notaio era stato contestata la pratica “condominiale” di avere redatto numerosi atti presso clienti condòmini con i quali non aveva avuto alcun contatto e in ordine ai quali l’amministratore si era comportato come un procacciatore “collettore” di clientela, agevolmente condizionandone la scelta . La Corte di Cassazione censura tale condotta, ritenendo che la stessa non consistesse in un unico atto proprio perché il notaio non aveva avuto alcun contatto professionale con i condòmini procacciatigli dall’amministratore condominiale. La Corte afferma che le norme intendono garantire la tutela anticipata dell’imparzialità e della trasparenza dell’attività notarile secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del codice deontologico per il quale: «il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto di tali principi». La Corte di Cassazione afferma che la Corte di Appello non ha verificato sei 141 atti rogati dal notaio fuori dal proprio studio in un arco di tempo di 18 mesi , rapportati all’intera attività svolta dallo stesso notaio nello stesso arco di tempo, integrassero gli estremi di un’attività notarile svolta presso terzi o organizzazioni o studi professionali: è necessario determinare la totalità degli atti rogati in un arco di tempo ragionevole (che può essere quello di un anno solare)e verificare se il numero degli atti rogati fuori sede , rispetto alla totalità degli atti rogati dallo stesso notaio, sia una percentuale irrisoriao sostanzialmente trascurabile. In paticolare il notaio resistente non aveva provato la sussistenza della circostanza esimente dell’eccezionalità edoccasionalità della sua condotta, eventualmente giustificata dal venire in soccorso di altri colleghi.
In sintesi
01 L’ILLECITO Al notaio era stato contestata la pratica “condominiale” di avere redatto numerosi atti presso clienti condòmini coni quali non aveva avuto alcun contattoe in ordine ai quali l’amministratore si era comportato come un procacciatore di clientela 02 IL PRINCIPIO La Cassazione censura tale condottae afferma che va verificato che se gli atti rogati fuori sede, rapportati all’intera attività dell’anno, integrino gli estremi di un’attività notarile svolta presso terzi.
Il Sole 24 Ore – Giulio Benedetti – 30/01/2018 pg. 19