Sull’adeguatezza delle pensioni

L’articolo apparso sul Bollettino della Cassa con il titolo “Perequazione delle pensioni e pensione speciale” a firma del Segretario Notaio Grazia Buta contiene una analisi che dà una rappresentazione dell’evolversi dell’ammontare delle pensioni solo in rapporto alle variazioni dell’indice ISTAT-FOI senza tener conto né del parametro di adeguatezza così come è inteso dal nostro sistema né delle rilevanti variazioni del potere di acquisto che si sono verificate nel periodo considerato (1981-2016).

Nell’articolo si fa osservare che nel periodo dal 1981 al 2016 la pensione del Notaio con 40 anni di esercizio è aumentata del 754% a fronte di una variazione dell’indice ISTAT-FOI nettamente inferiore (377 punti percentuale).

L’adeguatezza, nel sistema previdenziale del Notariato, a differenza di quello che avviene nel sistema pubblico e in quello contributivo, non è mai stata intesa come semplice applicazione dei coefficienti di rivalutazione ISTAT-FOI.

Come è stato più volte affermato (anche lo stesso Presidente Mistretta lo ha detto più volte) il principio di adeguatezza è stato applicato nel quantum della pensione con il parametro del costo per la retta del Notaio pensionato e del coniuge per il ricovero in una casa di riposo di livello non di lusso ma decoroso.

Questo parametro non è mai stato codificato o recepito in regolamenti ma è sempre stato alla base di ogni iniziativa di rivalutazione delle pensioni. Oggi l’ammontare della pensione che, al netto di imposta è di 4.350,00 Euro (dopo quaranta anni di esercizio) risponde al livello di adeguatezza indicato?

Certamente no perché, per rispettare il parametro indicato, oggi la pensione dovrebbe raggiungere i 5.000,00 Euro netti mensili, (il costo della retta per persona si aggira sui 2.500,00 Euro).

Considerando anche che il livello delle pensioni al momento della conversione lira-euro era (per quaranta anni di servizio) di 3.620,00 Euro lordi è evidente che se si fosse applicato il solo principio di adeguamento ISTAT-FOI oggi la pensione (non rivalutata dal 2010) ammonterebbe a 4.250,00 Euro lordi e circa 2.600,00 Euro netti.

L’indice ISTAT-FOI viene applicato per mantenere in un normale sviluppo dell’inflazione  solo il livello di adeguatezza sopraindicato.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, che è peraltro strettamente collegato al primo, faccio osservare che il più forte aumento delle pensioni si è realizzato nel periodo dal 2002 al 2006 in attuazione di un programma di progressivo aumento coincidente con un periodo di buon andamento dell’economia del paese e aumento dei contributi previdenziali versati dai Notai; tali da indurre ad una riduzione delle aliquote del prelievo contributivo, utilizzando la flessibilità del sistema.

E’ noto che il passaggio dalla lira all’euro ha profondamente inciso sulla dinamica dei prezzi e sul potere d’acquisto dopo l’adozione della nuova moneta; e ciò per il fatto stesso della conversione lira-euro e non per l’inflazione (successiva al 2002) che è stata contenuta mentre per alcuni periodi vi è stata addirittura deflazione.

Con molta avvedutezza pertanto i Consigli di Amministrazione di quel periodo hanno aumentato (ben al di spora degli indici ISTAT) le pensioni che diversamente sarebbero state molto al di sotto del livello di adeguatezza come da noi concepito.

Le conclusioni cui perviene l’articolo teso a dimostrare che “l’importo delle rate di pensione ha registrato una dinamica di gran lunga superiore a quella dell’  inflazione …….” e che in tal modo sia giustificabile, non solo sotto il profilo regolamentare, il rifiuto della perequazione, non sembra aver tenuto conto né dei principi che devono reggere il nostro sistema previdenziale né di tutti gli avvenimenti monetari e finanziari del lungo periodo preso in considerazione 1981/2016.

Gli avanzi di gestione degli ultimi esercizi dimostrano invece che il sistema anche dopo un lungo periodo di grave crisi ha in sé i mezzi per conservare e conseguire l’adeguatezza delle pensioni e mantenere una situazione di equilibrio che può consentire di corrispondere le perequazioni ISTAT-FOI.

Le sentenze della Corte Costituzionale vanno richiamate anche per ricordare che la perequazione ISTAT non può essere negata se non entro ragionevoli limiti di tempo.

 Paolo PEDRAZZOLI
 Presidente Asnnip

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