Il parere della Commissione Giustizia sul disegno di legge per la concorrenza ed il mercato.
Da Il Sole 24 Ore – G. Ne. – 10/07/2015 pag. 40
Ieri la commissione Giustizia della Camera ha votato, a larghissima maggioranza, il parere sul disegno di legge concorrenza.
Il quale prevede:
- lo stralcio dell’ingresso dei soci di capitale nelle società tra avvocati;
- la soppressione dell’estensione ai legali delle autentiche per il trasferimento degli immobili sotto i 100mila euro;
- l’esclusione della possibilità di costituire una srl con scrittura privata.
Quanto al primo punto lo stralcio della norma sulle società tra avvocati prevede la sostituzione con una delega assai dettagliata che ammette l’esercizio della professione forense in forma associata (società di persone, di capitali o cooperative), a patto che i soci, rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all’Albo oppure avvocati e altri professionisti; l’atto costitutivo della società dovrà poi prevedere che i componenti dell’organo amministrativo non possono essere estranei alla compagnie sociale; per la commissione è importante evitare che la partecipazione alle società professionali che svolgono attività forense, senza mettere precisi limiti soggettivi, «possa trasformare tali società in mere imprese con fini di lucro che, in alcuni casi, potrebbero non essere compatibili con quello che rappresenta il fondamentale principio che dovrebbe ispirare l’attività dell’avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente»;
Quanto al secondo punto (art. 28) la commissione ha rilevato che la disposizione in questione presenta evidenti profili di criticità, non apparendo compatibile con taluni principi generali di diritto dell’Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica. Il notaio, anche nell’autenticazione delle scritture private, è tenuto ad un controllo di legalità e di liceità, dovendo garantire, non solo la conformità alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, ma anche la capacità di agire delle parti e volontarietà dell’atto da compiere.
Il sistema italiano affida al notaio, come riconosciuto espressamente anche dalla Corte di giustizia, il precipuo compito di assicurare certezza giuridica a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato, imponendo obblighi di documentazione rigorosi, prevedendo un penetrante e rigoroso sistema di controlli sull’esercizio dell’attività professionale, nonché una serie di incombenze necessarie per la pubblicità degli atti, ivi compresa la verifica della loro regolarità fiscale.
Questo sistema di regole, non è estendibile alla categoria degli avvocati, soggetta ad una disciplina del tutto diversa, propria della professione forense, e distinta da quella notarile con riferimento sia al regime di controlli, sia ai più limitati doveri di documentazione ed archiviazione dell’attività svolta.
La commissione ha, inoltre rilevato come l’introduzione di un sistema «semplificato» in ragione del minore valore del bene, esporrebbe il trasferimento dello stesso a gravi rischi di incertezza giuridica, in palese violazione dell’articolo 3 della Costituzione, configurando un regime di certezza «affievolita» per gli immobili di modesto valore economico;”
Quanto al terzo punto (art. 29) la commissione ha rilevato che anch’esso si pone in contrasto, con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati dalla normativa europea, la quale prescrive (art. 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009) che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell’atto pubblico, allo scopo di soddisfare la certezza dei traffici giuridici mediante un controllo di legalità affidato ad un soggetto titolare di una funzione pubblicistica.
Poiché nell’ordinamento giuridico italiano la legge 24 novembre 2000 n. 340, ha soppresso il giudizio di omologazione dell’atto costitutivo delle società da parte del Tribunale, sostituendolo con il controllo, egualmente preventivo, di legalità esercitato dal notaio, quale pubblico ufficiale su di esso grava il compito di verificare la regolarità sostanziale sia della documentazione dell’atto costitutivo della società, sia dell’iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, limitandosi il Conservatore del predetto Registro, ai sensi dell’articolo 2330, comma 3, del codice civile, ad esercitare un controllo di tipo meramente formale.
L’atto notarile garantisce, quindi, la certezza e la sicurezza giuridica in ordine ai requisiti richiesti per l’iscrizione delle società nel Registro delle imprese, in conformità alla ratio dell’articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, ratio che appare del tutto disattesa dalle disposizioni contenute nell’articolo 29 del disegno di legge.
Considerazioni analoghe valgono, secondo la commissione in relazione all’art. 30 che prevede la sottoscrizione digitale di alcuni atti.